| 211809 | |
| IDG940904140 | |
| 94.09.04140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Casaroli G.
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| Reati societari (Sulla responsabilita' penale dell' "extraneus" per
il reato ex art. 2621 c.c.)
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 2 aprile 1992
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| Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 6 (1993), fasc. 4, pag. 1368-1369
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312207; D5374
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| Secondo la massima della sentenza in epigrafe "in materia di falso in
bilancio (art. 2621 c.c.), non costituisce ostacolo all' affermazione
della penale responsabilita', a titolo di concorso, dell' extraneus
nel reato proprio il mancato esercizio dell' azione penale nei
confronti di chi, al momento della redazione e del deposito del
bilancio, rivestiva la qualifica di amministratore, sempreche'
risulti provata a suo carico l' esistenza di un consapevole e valido
apporto causale alla lesione del bene giuridico tutelato dalla
norma". L' A. solleva perplessita', non apparendo chiaro se l'
"extraneus" sia un terzo privo di qualsiasi rapporto funzionale con
la societa' o, invece, un soggetto che ha svolto mansioni di
amministratore di fatto. In questa seconda ipotesi non
sussisterebbero dubbi sull' affermazione della responsabilita' dell'
"extraneus", anche a prescindere dall' avvenuto esercizio dell'
azione penale nei confronti dell' "intraneus". Viceversa, nel caso in
cui l' "extraneus" non sia amministratore di fatto, appare assai
problematico attribuirgli un titolo di responsabilita' per un
concorso di reato proprio esclusivo come falso in bilancio, senza che
si sia contemporaneamente proceduto anche nei confronti dell'
amministratore di diritto.
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| art. 2621 c.c.
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