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211809
IDG940904140
94.09.04140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casaroli G.
Reati societari (Sulla responsabilita' penale dell' "extraneus" per il reato ex art. 2621 c.c.)
Nota a Cass. sez. VI pen. 2 aprile 1992
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 6 (1993), fasc. 4, pag. 1368-1369
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D5374
Secondo la massima della sentenza in epigrafe "in materia di falso in bilancio (art. 2621 c.c.), non costituisce ostacolo all' affermazione della penale responsabilita', a titolo di concorso, dell' extraneus nel reato proprio il mancato esercizio dell' azione penale nei confronti di chi, al momento della redazione e del deposito del bilancio, rivestiva la qualifica di amministratore, sempreche' risulti provata a suo carico l' esistenza di un consapevole e valido apporto causale alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma". L' A. solleva perplessita', non apparendo chiaro se l' "extraneus" sia un terzo privo di qualsiasi rapporto funzionale con la societa' o, invece, un soggetto che ha svolto mansioni di amministratore di fatto. In questa seconda ipotesi non sussisterebbero dubbi sull' affermazione della responsabilita' dell' "extraneus", anche a prescindere dall' avvenuto esercizio dell' azione penale nei confronti dell' "intraneus". Viceversa, nel caso in cui l' "extraneus" non sia amministratore di fatto, appare assai problematico attribuirgli un titolo di responsabilita' per un concorso di reato proprio esclusivo come falso in bilancio, senza che si sia contemporaneamente proceduto anche nei confronti dell' amministratore di diritto.
art. 2621 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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