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211823
IDG941004154
94.10.04154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alemanno Lauro
L' INVIM come i veri artisti: solo in punto di morte cominciano ad essere compresi
Nota a Cass. sez. I civ. 12 novembre 1993, n. 11188
Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 11 (15 giugno), pag. 894-895
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D2405
Si tratta di una nota adesiva alla sentenza in epigrafe, secondo la quale, quando viene ceduta un' area su cui il venditore abbia costruito un immobile, l' incremento imponibile ai fini dell' INVIM va calcolato in due tranches: la prima, sull' aumento di valore dell' area dalla data del suo acquisto fino all' inizio della costruzione; la seconda, dalla ultimazione della costruzione fino alla vendita del tutto. L' A., esaminata la normativa sulla materia, ripercorre l' evoluzione giurisprudenziale e la posizione ministeriale, e valuta infine le conseguenze della prevista soppressione dell' INVIM.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 6 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 688 art. 2 l. 22 dicembre 1975, n. 694 art. 17 d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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