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211864
IDG941004195
94.10.04195 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Federico Lorenzo
Solidarieta' del rappresentante anche per le sanzioni "da accertamento"? (sull' applicabilita' dell' art. 98, comma 6, D.P.R. n. 602/1973, alle sanzioni previste dal D.P.R. 600/1973)
Nota a Comm. Centr. sez. XI 7 ottobre 1993, n. 2716
Rass. trib., an. 37 (1994), fasc. 2, pag. 351-355
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D23065; D23069
La prima massima della decisione annotata afferma il principio secondo cui al rappresentante coobbligato in solido con il soggetto rappresentato, ai sensi dell' art. 98 d.p.r. 602/1973, non e' necessario notificare l' accertamento o il provvedimento sanzionatorio, essendo sufficiente la notifica del solo avviso di mora. L' A. esamina piu' approfonditamente la seconda massima la quale, in contrasto con l' orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, secondo cui la responsabilita' solidale opera esclusivamente per le sanzioni in materia di riscossione, stabilisce che detta responsabilita' opera anche per le violazioni previste dal d.p.r. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 98 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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