| (Sommario: Dal caso "Fundres", l' avvio, nei primi anni sessanta, ad
una presa di coscienza. Le riflessioni sul "processo giusto" e l'
articolarsi di una problematica. Timide attenzioni dottrinali ed
indifferenze (od insofferenze) giurisprudenziali. La svolta del 1973,
con la piena accettazione, da parte italiana, del sistema
giurisdizionale di tutela "europea" dei diritti umani. Il caso
"Artico" e la prima "condanna" dell' Italia ad opera della Corte
Europea. Altre tangibili censure della Corte: a proposito di durata
di processi, e di effettivita' del diritto di difesa. Una
giurisprudenza attentamente severa sulle garanzie della liberta'
personale. Le ultime sentenze "italiane" pronunciate dalla Corte
Europea nel 1989. Spinte a modifiche legislative e stimoli ad
interventi strutturali ed organizzativi, come effetti di sentenze
della Corte. Una "presenza" ormai innegabile, con resistenze ed
aperture giurisprudenziali. L' irrisolto problema del riconoscimento
di un' adeguata collocazione delle norme ricavabili dalla Convenzione
nella gerarchia delle fonti di diritto "interno". Convenzione Europea
e nuovo codice di procedura penale: l' esigenza di "adeguamento"
fissata dal preambolo della legge delega. Il tentativo di
"traduzione" diretta, da parte di specifiche disposizioni del codice.
Finalmente una soluzione soddisfacente al problema dell'
utilizzabilita' delle norme ricavabili dalla Convenzione come
parametri nei "iudicia de legitimitate legum"? La Convenzione come
fattore di rinnovamento culturale in campo processualpenalistico, e
l' esigenza di un ulteriore, piu' intenso rapporto con le
problematiche e con la giurisprudenza "europee")
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