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212065
IDG941204396
94.12.04396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Leondini Gabriele
L' affidamento dei privati nei programmi pluriennali di attuazione
Nota a Cons. Stato sez. IV 7 febbraio 1990, n. 73
Riv. Giur. Urbanistica, an. 6 (1990), fasc. 2, pt. 1, pag. 269-307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823; D18232
(Sommario: - Premessa. Il problema dell' affidamento del privato nell' ambito del sindacato di legittimita' sui piani urbanistici. - La tutela dell' affidamento del cittadino come espressione di un generale principio di buona fede disciplinante l' attivita' dei pubblici poteri. Possibilita' di ricondurre le violazioni di tale principio a sintomi dell' eccesso di potere. Necessita' di esaminare le ragioni che potrebbero opporsi alla piena sindacabilita' dei programmi pluriennali di attuazione sotto il profilo dell' eccesso di potere. - Impossibilita' di attribuire ai programmi pluriennali di attuazione il carattere di atti normativi o generali e loro riconducibilita' di ravvisare nei programmi pluriennali di attuazione degli atti sostanzialmente politici e loro riconducibilita' alla categoria degli atti amministrativi discrezionali. - Sussistenza, di fronte al potere di programmazione temporale, di situazioni soggettive di privati. - Possibilita' di ravvisare un sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell' affidamento del cittadino nello stralcio da un programma pluriennale di aree inserite in un precedente programma non accompagnato da adeguata motivazione. - Limiti dell' efficacia della sentenza di annullamento del programma: possibilita' che l' amministrazione adotti un atto avente il medesimo contenuto di quello annullato e necessita' di annullamento integrale del programma)
art. 13 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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