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212077
IDG941204408
94.12.04408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonetti Paolo
Prime note sulla tutela costituzionale contro il razzismo e la xenofobia
Riv. trim. dir. pubbl., (1994), fasc. 1, pag. 3-83
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D040; D04001; D1804; F426
Di fronte all' alternativa tra il modello di societa' in cui si proclama e garantisce l' uguaglianza degli individui, negando le differenze e l' esistenza dei vincoli di gruppo che legano le persone e quello in cui invece si irrigidisce l' identita' dei gruppi a danno delle identita' individuali o di altre identita' "trasversali" (e' il modello di societa' "plurale") la Costituzione italiana sembra scegliere una terza via: il principio pluralista e quello personalista che informano gli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost. appaiono infatti combinati con la tutela "territoriale" delle minoranze (artt. 6 e 116 Cost.), anche se la Repubblica resta una ed indivisibile (art. 5 Cost.) e non consente la creazione di ingiuste sperequazioni di trattamento tra i cittadini delle diverse Regioni dello Stato (art. 120 Cost.). A parte la possibilita' di estradizione dello straniero e del cittadino anche per reati politici qualora si tratti di genocidio e il divieto di discriminazioni di trattamento giuridico basate sulla razza, nella Costituzione italiana non esistono norme che direttamente prevedano il divieto e la repressione delle forme di discriminazione, di razzismo e di xenofobia, ma l' ordinamento italiano offre diversi livelli di tutela contro tali fenomeni, sia a livello costituzionale, sia a livello legislativo. I profili costituzionali della tutela contro le forme di discriminazione, di razzismo e di xenofobia appaiono diversi a seconda che si tratti di tutela dello straniero o di tutela del cittadino. La tutela e' molto piu' forte ed esplicita nei riguardi del cittadino, mentre appare a volte piu' attenuata ed implicita nei confronti dello straniero. La tutela del cittadino avviene principalmente attraverso il principio di eguaglianza del trattamento giuridico, seppur temperato e collegato al principio di ragionevolezza ed alle norme sulle minoranze linguistiche e sulle diverse confessioni religiose, mentre la tutela dello straniero sembra doversi derivare dalla configurazione della sua posizione nella Costituzione (art. 10), soprattutto rispetto al godimento delle liberta' fondamentali da parte sua. Altre norme costituzionali e l' applicabilita' nei rapporti interprivati della garanzia dei diritti inviolabili dell' uomo e del principio di eguaglianza, pongono ulteriori limitazioni a protezione contro eventuali atti di discriminazione razziale o di xenofobia o di incitamento all' odio razziale diretti sia nei confronti dei cittadini, sia nei confronti degli stranieri, negli ambiti dell' esercizio della liberta' di iniziativa economica privata (art. 41 comma 2 Cost.), della liberta' di associazione (art. 18 e XII disp. trans. Cost.) e della liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
art. 2 Cost. art. 3 Cost. art. 5 Cost. art. 6 Cost. art. 10 Cost. art. 18 Cost. art. 21 Cost. art. 31 Cost. art. 41 comma 2 Cost. art. 116 Cost. art. 120 Cost.
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