| Di fronte all' alternativa tra il modello di societa' in cui si
proclama e garantisce l' uguaglianza degli individui, negando le
differenze e l' esistenza dei vincoli di gruppo che legano le persone
e quello in cui invece si irrigidisce l' identita' dei gruppi a danno
delle identita' individuali o di altre identita' "trasversali" (e' il
modello di societa' "plurale") la Costituzione italiana sembra
scegliere una terza via: il principio pluralista e quello
personalista che informano gli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost.
appaiono infatti combinati con la tutela "territoriale" delle
minoranze (artt. 6 e 116 Cost.), anche se la Repubblica resta una ed
indivisibile (art. 5 Cost.) e non consente la creazione di ingiuste
sperequazioni di trattamento tra i cittadini delle diverse Regioni
dello Stato (art. 120 Cost.). A parte la possibilita' di estradizione
dello straniero e del cittadino anche per reati politici qualora si
tratti di genocidio e il divieto di discriminazioni di trattamento
giuridico basate sulla razza, nella Costituzione italiana non
esistono norme che direttamente prevedano il divieto e la repressione
delle forme di discriminazione, di razzismo e di xenofobia, ma l'
ordinamento italiano offre diversi livelli di tutela contro tali
fenomeni, sia a livello costituzionale, sia a livello legislativo. I
profili costituzionali della tutela contro le forme di
discriminazione, di razzismo e di xenofobia appaiono diversi a
seconda che si tratti di tutela dello straniero o di tutela del
cittadino. La tutela e' molto piu' forte ed esplicita nei riguardi
del cittadino, mentre appare a volte piu' attenuata ed implicita nei
confronti dello straniero. La tutela del cittadino avviene
principalmente attraverso il principio di eguaglianza del trattamento
giuridico, seppur temperato e collegato al principio di
ragionevolezza ed alle norme sulle minoranze linguistiche e sulle
diverse confessioni religiose, mentre la tutela dello straniero
sembra doversi derivare dalla configurazione della sua posizione
nella Costituzione (art. 10), soprattutto rispetto al godimento delle
liberta' fondamentali da parte sua. Altre norme costituzionali e l'
applicabilita' nei rapporti interprivati della garanzia dei diritti
inviolabili dell' uomo e del principio di eguaglianza, pongono
ulteriori limitazioni a protezione contro eventuali atti di
discriminazione razziale o di xenofobia o di incitamento all' odio
razziale diretti sia nei confronti dei cittadini, sia nei confronti
degli stranieri, negli ambiti dell' esercizio della liberta' di
iniziativa economica privata (art. 41 comma 2 Cost.), della liberta'
di associazione (art. 18 e XII disp. trans. Cost.) e della liberta'
di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
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