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212078
IDG941204409
94.12.04409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lupo Nicola
Le deleghe del governo Amato in Parlamento
Riv. trim. dir. pubbl., (1994), fasc. 1, pag. 85-150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0114; D01140
L' indagine ha per oggetto il ruolo del Parlamento nell' elaborazione e nell' attuazione della manovra con cui il Governo Amato si e' proposto di razionalizzare la spesa pubblica in tema di sanita', pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale (prescindendosi, necessariamente, dall' analisi dei contenuti della manovra in questione). Anzitutto, viene esaminato l' iter parlamentare della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, nel corso del quale il Governo ha posto ripetutamente la questione di fiducia sull' approvazione dei quattro mega-articoli del disegno di legge, al fine di vincere l' ostruzionismo di parte delle opposizioni e, soprattutto, di preservare la sostanza della manovra. Si e' osservato, al riguardo, come le Camere abbiano comunque accresciuto i principi e criteri direttivi della legge delega, e come esse abbiano arricchito le norme sulle modalita' di attuazione della stessa delega prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi e la facolta', per il Governo, di correggere la disciplina adottata "in prima battuta", attraverso decreti legislativi "correttivi". Proprio al ruolo delle Camere nel procedimento di attuazione della legge delega si e' dedicata specifica attenzione, attraverso l' esame delle modalita' di intervento delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi; in particolare, si sono evidenziati i tempi ristretti nei quali sono stati espressi i pareri parlamentari e i problemi di competenza originati dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Quindi si e' osservato l' atteggiarsi dei rapporti maggioranza-opposizione nelle Commissioni chiamate ad esprimere il parere sui decreti legislativi, riscontrandosi una contrapposizione piu' marcata rispetto a quella usuale in tale procedura; si e' dato conto delle caratteristiche formali dei pareri espressi; e si e' infine svolta qualche considerazione relativamente all' effettiva incidenza dei pareri sul testo dei decreti legislativi adottati dal Governo. Quanto all' autorizzazione ad emanare decreti legislativi correttivi, si e' rilevata la limitata finalita' con cui essa era stata prevista in sede di approvazione della legge delega; al contrario, da una sommaria indagine sulla sua applicazione, e' risultato che il meccanismo correttivo e' stato ampiamente utilizzato, specialmente dal Governo Ciampi. Si e' poi ritenuto opportuno dedicare qualche considerazione alla vicenda della c.d. delega di pieni poteri per l' emergenza economica, anche al fine di porre a confronto il ruolo non trascurabile svolto dalle Camere nell' attuazione della l. 421/1992, con quello, invero quasi nullo, che sarebbe loro spettato, in ipotesi, in caso di approvazione del disegno di legge "di pieni poteri". In sede di considerazioni conclusive, si e' cercato di distinguere, nell' ambito delle peculiarita' che hanno caratterizzato i principali istituti interessati dal procedimento in esame, gli elementi che sembrano rispondere ad un' evoluzione di lungo periodo da quelli che costituiscono il frutto di una provvisoria "forzatura" degli stessi istituti. Al riguardo, si e' ritenuto che la delega legislativa si presti ad essere piu' intensamente utilizzata anche nei prossimi anni, in quanto si e' dimostrata un valido strumento per condurre in porto, in tempi ragionevoli e senza eccessivi stravolgimenti, una manovra assai delicata e nel contempo essenziale per l' attuazione del programma di Governo. Invece, il ripetuto ricorso alla questione di fiducia sul disegno di legge delega puo' probabilmente farsi rientrare tra gli aspetti patologici, dipendendo in larga misura dal particolare assetto proprio dei rapporti maggioranza-opposizione e Governo-Parlamento nel corso dell' XI legislatura. Quanto infine al parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, si sono formulate alcune proposte de iure condendo, volte ad adeguare tale istituto, che ha assunto molte delle sue caratteristiche attuali nella seconda meta' degli anni '70, alle esigenze di una forma di Governo con connotazioni maggioritarie sempre piu' accentuate.
l. 23 ottobre 1992, n. 421
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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