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| IDG941504440 | |
| 94.15.04440 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Menchini Sergio
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| Giudicato su credito previdenziale e proposizione, in successivo
processo, di domanda accessoria di danno da svalutazione monetaria
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| Osservazione a Cass. sez. lav. 10 dicembre 1993, n. 12194
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1444-1445
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3053; D408; D423; D4193; D761
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| Il Tribunale d' appello aveva formulato il principio secondo cui la
domanda volta alla liquidazione del maggior danno da svalutazione
monetaria, ex art. 1224 comma 2 c.c., e' impedita dal giudicato
formatosi circa il diritto alla prestazione previdenziale, in quanto
diretta al conseguimento di accessori del credito anteriormente
riconosciuto; cio' sempre che il creditore non avesse, con l' atto
introduttivo del primo giudizio, formulato riserva di separato
esercizio della pretesa risarcitoria; peraltro, spetta all' attore,
il quale assuma la concreta sussistenza di questa circostanza,
fornire la prova. La sentenza viene impugnata adducendo che la
sussistenza della riserva risulta dalla stessa sentenza impugnata e,
soprattutto, dal ricorso introduttivo del primo processo, con il
quale essa e' stata formulata, regolarmente acquisito agli atti di
causa, in quanto contenuto nel fascicolo di primo grado. La Corte,
senza pronunciarsi sul principio affermato dal Tribunale, afferma che
il vizio lamentato presenta i caratteri dell' errore revocatorio ex
art. 395 n. 4 c.p.c., piuttosto che del difetto di motivazione ex
art. 360 n. 5 c.p.c. e dichiara, quindi inammissibile il ricorso
proposto. L' A., ritenuta corretta l' applicazione al caso di specie
delle regole in tema di errore revocatorio, approfondisce l' esame
del problema come risolto dal Tribunale, che la Corte non ha
affrontato non essendo stato devoluto al suo esame con l' atto di
impugnazione.
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| art. 1224 c.c.
art. 2909 c.c.
art. 395 c.p.c.
art. 429 c.p.c.
art. 442 c.p.c.
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