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| IDG941504445 | |
| 94.15.04445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vidiri Guido
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| Giurisdizione, competenza ed arbitrato (rituale ed irrituale)
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 27 aprile 1993, n. 4914
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1534-1540
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D425; D4024; D44600; D420; D422
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| La sentenza affronta una serie di questioni in tema di regolamento di
giurisdizione e di competenza, di cui l' A. approfondisce l' esame.
Ribadisce il principio dell' inammissibilita' del regolamento
preventivo di giurisdizione nelle controversie tra privati nelle
quali non sia coinvolta la p.a. Afferma che "e' ammissibile il
regolamento di competenza proposto dopo il decorso di 30 giorni dalla
comunicazione del dispositivo della sentenza ma entro l' anno della
sua pubblicazione qualora la parte destinataria della comunicazione
deduca e dimostri che la difformita' del dispositivo comunicato da
quello effettivamente adottato le abbia impedito la completa
conoscenza del contenuto della sentenza". La pronuncia del giudice di
declinatoria di giurisdizione o di competenza, qualora nella
controversia ravvisi la pattuizione di un arbitrato irrituale,
configura una pronuncia di merito, come tale impugnabile solo con l'
appello. Per quanto riguarda le clausole compromissorie, frequenti
nell' ordinamento sportivo, ed inserite negli statuti e nei
regolamenti organici delle federazioni, la decisione ribadisce l'
opinione che ne riconosce la loro irritualita'. Viene affrontata,
infine, la questione relativa all' inammissibilita' dell' istanza di
regolamento di giurisdizione rivolta a sostenere la devoluzione della
controversia ad un collegio arbitrale anziche' al giudice ordinario e
sulla sua convertibilita' in regolamento necessario di competenza,
ove dello stesso sussistano tutti i presupposti.
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| art. 37 c.p.c.
art. 41 c.p.c.
art. 47 c.p.c.
art. 323 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
art. 382 c.p.c.
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