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212114
IDG941504445
94.15.04445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidiri Guido
Giurisdizione, competenza ed arbitrato (rituale ed irrituale)
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 27 aprile 1993, n. 4914
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1534-1540
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D425; D4024; D44600; D420; D422
La sentenza affronta una serie di questioni in tema di regolamento di giurisdizione e di competenza, di cui l' A. approfondisce l' esame. Ribadisce il principio dell' inammissibilita' del regolamento preventivo di giurisdizione nelle controversie tra privati nelle quali non sia coinvolta la p.a. Afferma che "e' ammissibile il regolamento di competenza proposto dopo il decorso di 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza ma entro l' anno della sua pubblicazione qualora la parte destinataria della comunicazione deduca e dimostri che la difformita' del dispositivo comunicato da quello effettivamente adottato le abbia impedito la completa conoscenza del contenuto della sentenza". La pronuncia del giudice di declinatoria di giurisdizione o di competenza, qualora nella controversia ravvisi la pattuizione di un arbitrato irrituale, configura una pronuncia di merito, come tale impugnabile solo con l' appello. Per quanto riguarda le clausole compromissorie, frequenti nell' ordinamento sportivo, ed inserite negli statuti e nei regolamenti organici delle federazioni, la decisione ribadisce l' opinione che ne riconosce la loro irritualita'. Viene affrontata, infine, la questione relativa all' inammissibilita' dell' istanza di regolamento di giurisdizione rivolta a sostenere la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale anziche' al giudice ordinario e sulla sua convertibilita' in regolamento necessario di competenza, ove dello stesso sussistano tutti i presupposti.
art. 37 c.p.c. art. 41 c.p.c. art. 47 c.p.c. art. 323 c.p.c. art. 360 c.p.c. art. 382 c.p.c.



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