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212115
IDG941504446
94.15.04446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi R.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 5 giugno 1992, n. 6956
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1548-1550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D316; D3178; D3179
Secondo la sentenza in epigrafe non puo' applicarsi al rapporto di brokeraggio la disciplina dell' agenzia. Infatti, "l' imparzialita' e l' indipendenza, che sono connotazione tipica del apporto di brokeraggio, lo distinguono dall' agente di assicurazione che e' vincolato all' assicuratore da un rapporto di collaborazione sia pure autonomo". Conclusione: nel rapporto di brokeraggio non e' applicabile l' art. 1745 c.c., con la conseguenza che le dichiarazioni, relative all' esecuzione del contratto (tra cui la disdetta), fatte dall' assicurato al broker (invece che all' assicurazione), non sono efficaci. La sentenza si riconnette alla pacifica linea giurisprudenziale e dottrinale per la quale sussiste incompatibilita' logica e giuridica tra la disciplina dell' agenzia e il rapporto di brokeraggio. Tale incompatibilita' viene spiegata con esclusivo riferimento alla imparzialita' e indipendenza del broker. L' A. espone tre ordini di motivi per cui ritiene fuorviante la connessione tra figura del broker e imparzialita'.
art. 1 l. 28 novembre 1984, n. 792 art. 1742 c.c.



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