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| IDG941504446 | |
| 94.15.04446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rossi R.
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| Osservazione a Cass. sez. I civ. 5 giugno 1992, n. 6956
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1548-1550
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D316; D3178; D3179
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| Secondo la sentenza in epigrafe non puo' applicarsi al rapporto di
brokeraggio la disciplina dell' agenzia. Infatti, "l' imparzialita' e
l' indipendenza, che sono connotazione tipica del apporto di
brokeraggio, lo distinguono dall' agente di assicurazione che e'
vincolato all' assicuratore da un rapporto di collaborazione sia pure
autonomo". Conclusione: nel rapporto di brokeraggio non e'
applicabile l' art. 1745 c.c., con la conseguenza che le
dichiarazioni, relative all' esecuzione del contratto (tra cui la
disdetta), fatte dall' assicurato al broker (invece che all'
assicurazione), non sono efficaci. La sentenza si riconnette alla
pacifica linea giurisprudenziale e dottrinale per la quale sussiste
incompatibilita' logica e giuridica tra la disciplina dell' agenzia e
il rapporto di brokeraggio. Tale incompatibilita' viene spiegata con
esclusivo riferimento alla imparzialita' e indipendenza del broker.
L' A. espone tre ordini di motivi per cui ritiene fuorviante la
connessione tra figura del broker e imparzialita'.
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| art. 1 l. 28 novembre 1984, n. 792
art. 1742 c.c.
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