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212118
IDG941504449
94.15.04449 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gironi E.
Osservazione a Cass. sez. un. pen. 12 novembre 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 273-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5206
Con la sentenza annotata, le sezioni unite applicano il principio affermato con la sentenza 19 aprile 1986, circa il riconoscimento della distinzione tra la categoria degli "esplosivi in senso proprio", disciplinata dalla l. 895/1967, circoscritta alle sostanze dotate del requisito della "micidialita'", ovvero di rilevante potenzialita' distruttiva e di efficacia lesiva della vita e integrita' personali, e la categoria delle "materie esplodenti", prive di questi connotati e tuttora disciplinate dalle disposizioni degli artt. 678 e 679 c.p. Alle prime, pertanto, non sono applicabili le sanzioni sostitutive di cui all' art. 60 l. 689/1981. L' A. ribadisce, sul piano puramente ermeneutico, le riserve formulate in margine alla sentenza del 1986 citata, per quanto riguarda la distinzione tra "esplosivi" e "sostanze esplodenti" e l' applicazione dell' art. 60 l. 689/1981.
l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 60 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 678 c.p. art. 679 c.p.



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