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212130
IDG941504461
94.15.04461 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabiani Massimo
Consecuzione di procedure concorsuali e revocatoria fallimentare: perche' non chiedere l' intervento della Corte Costituzionale?
Nota a Cass. sez. I civ. 26 novembre 1993, n. 11739 Cass. sez. I civ. 19 ottobre 1993, n. 10353 Trib. Milano 16 settembre 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1807-1816
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330
Le sentenze in rassegna consentono all' A. di approfondire l' esame della questione della "retrodatazione" del periodo sospetto nell' azione revocatoria fallimentare. Mentre la Cassazione sostiene il principio della consecuzione fra procedure concorsuali per cui il computo del periodo sospetto va calcolato a ritroso dalla prima procedura, i giudici milanesi hanno costantemente ribadito che il periodo sospetto nell' azione revocatoria decorre dal fallimento, anche quando questo sia stato preceduto dalla amministrazione controllata. Analizzati gli argomenti a sostegno delle opposte tesi, l' A. ritiene possibile la sottoposizione all' esame della Corte Costituzionale dell' art. 67 l. fall. nell' interpretazione fatta propria dai giudici di legittimita' come espressione di "diritto vivente".
art. 67 l. fall.



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