Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


212136
IDG941504467
94.15.04467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorusso Piero
Costruzione su suolo di un coniuge, accessione, comunione legale
Osservazione a Cass. sez. II civ. 16 febbraio 1993, n. 1921 Cass. sez. I civ. 14 marzo 1992, n. 3141
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1896-1900
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D304122
Le sentenze in rassegna confermano l' indirizzo secondo cui la costruzione realizzata sul suolo di proprieta' esclusiva di uno dei coniugi, in comunione legale, e' di proprieta' di quest' ultimo per il principio dell' accessione e non e' soggetto al regime della comunione legale. Quando la costruzione e' realizzata con impiego di denaro comune il coniuge proprietario dovra' restituire alla comunione le somme prelevate per eseguire l' edificazione. Nel caso in cui sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva all' altro coniuge, a quest' ultimo spetta il diritto di ripetere le relative somme. L' A. ripercorre criticamente il ragionamento che sta alla base di questa soluzione. Ritiene, invece, prevalente la normativa sulla comunione legale rispetto a quella in materia di accessione e che la costruzione debba rientrare nel concetto di acquisto ex art. 177 lett. a. La problematica e', tuttavia, cosi' complessa e incerta da far auspicare un intervento legislativo che, in linea con quanto avvenuto in Spagna e Francia, dia un assetto congruo alla questione.
art. 177 c.c. art. 934 c.c.



Ritorna al menu della banca dati