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| IDG941504470 | |
| 94.15.04470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moccia R.
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| Osservazione a Trib. Bari 1 ottobre 1993
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1963-1966
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30124
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| Secondo la sentenza annotata "e' viziato da errore essenziale sulle
qualita' personali, ai sensi dell' art. 122 comma 2 c.c. il
matrimonio contratto nell' ignoranza dell' esistenza di una anomalia
sessuale dell' altro coniuge (nella specie: transessualismo), idonea
ad impedire il normale svolgimento della vita coniugale, qualora
appaia certo che il consenso al matrimonio non sarebbe stato prestato
ove di detta anomalia si fosse avuta una conoscenza preventiva". L'
A. esamina la sentenza con particolare riguardo alle posizioni
soggettive in contrasto. Da un lato il c.d. diritto all' oblio di cui
gode il transessuale che, a seguito di interventi chirurgici volti ad
adeguare i caratteri sessuali con la contrastante psicosessualita',
abbia ottenuto l' autorizzazione a veder modificata l' attribuzione
di sesso negli atti di stato civile; dall' altro; l' "affidamento"
del terzo il quale presti il consenso al matrimonio nell' ignoranza
della vicenda legata alla rettificazione. L' A. amplia l' indagine
sui presupposti che qualificano l' errore sulle qualita' personali
dell' altro coniuge ai sensi dell' art. 122 comma 3 c.c.
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| art. 122 comma 3 n. 1 c.c.
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