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212139
IDG941504470
94.15.04470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moccia R.
Osservazione a Trib. Bari 1 ottobre 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1963-1966
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30124
Secondo la sentenza annotata "e' viziato da errore essenziale sulle qualita' personali, ai sensi dell' art. 122 comma 2 c.c. il matrimonio contratto nell' ignoranza dell' esistenza di una anomalia sessuale dell' altro coniuge (nella specie: transessualismo), idonea ad impedire il normale svolgimento della vita coniugale, qualora appaia certo che il consenso al matrimonio non sarebbe stato prestato ove di detta anomalia si fosse avuta una conoscenza preventiva". L' A. esamina la sentenza con particolare riguardo alle posizioni soggettive in contrasto. Da un lato il c.d. diritto all' oblio di cui gode il transessuale che, a seguito di interventi chirurgici volti ad adeguare i caratteri sessuali con la contrastante psicosessualita', abbia ottenuto l' autorizzazione a veder modificata l' attribuzione di sesso negli atti di stato civile; dall' altro; l' "affidamento" del terzo il quale presti il consenso al matrimonio nell' ignoranza della vicenda legata alla rettificazione. L' A. amplia l' indagine sui presupposti che qualificano l' errore sulle qualita' personali dell' altro coniuge ai sensi dell' art. 122 comma 3 c.c.
art. 122 comma 3 n. 1 c.c.



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