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212141
IDG941504472
94.15.04472 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Melchionda A.
Osservazione a Cass. sez. III pen. 25 gennaio 1994
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 329-333
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D50414
La sentenza annotata, in riferimento a omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente ad un ammontare complessivo di somme non dichiarate superiori ai cento milioni, ha ritenuto ammissibile l' oblazione ex art. 162 bis c.p., "laddove l' interessato abbia presentato istanza nei termini prescritti e il giudice abbia successivamente ritenuto che la circostanza medesima potesse essere reputata subvalente rispetto a circostanze attenuanti con essa concorrenti, che siano state riconosciute solo dopo l' avvenuta presentazione della domanda di oblazione". La sentenza, confermando l' orientamento della Cassazione a sezioni unite 21 maggio 1988, afferma due principi nuovi che l' A. esamina valutandone la portata nel piu' ampio quadro del dibattito dottrinale sull' ammissibilita' dell' oblazione ex art. 162 bis c.p. in relazione alla disposizione di cui all' art. 1 l. 516/1982, nonche' con riguardo alla l. 154/1991.
art. 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 art. 1 l. 7 agosto 1982, n. 516 l. 15 maggio 1991, n. 154 art. 162 bis c.p.



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