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| IDG941504486 | |
| 94.15.04486 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Giudici Antonio
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| Licenziamento disciplinare nelle piccole imprese: la Suprema Corte
"assolve" il recesso intimato in violazione dell' art. 7 dello Statut
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| Nota a Cass. sez. lav. 5 febbraio 1993, n. 1433
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 1A, pag. 777-781
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74702
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| La sentenza in epigrafe, affrontando la questione del regime da
applicare in caso di licenziamento disciplinare intimato senza l'
osservanza dell' art. 7 l. 300/1970 ai lavoratori rientranti nell'
area del recesso "ad nutum" prima dell' entrata in vigore della l.
108/1990, afferma che le conseguenze sono quelle previste "non gia'
nell' art. 2 della legge generale sui licenziamenti n. 604/66, per i
licenziamenti viziati nella forma, ossia l' assoluta mancanza di
effetto e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro, bensi'
quelle previste nel successivo art. 8 per i licenziamenti intimati in
carenza di potere, ossia l' obbligo di riassunzione ovvero
risarcimento del danno con indennita' da un minimo di cinque a un
massimo di dodici mensilita' dell' ultima retribuzione". L' A.
ripercorre le tappe piu' significative del percorso che ha portato
alla applicazione alle piccole imprese delle garanzie procedimentali
previste dall' art. 7 l. 300/1970 anche in caso di licenziamento
disciplinare. Ritiene poco convincente l' iter argomentativo della
decisione esaminata.
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| art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
C. Cost. 25 luglio 1989, n. 427
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