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212155
IDG941504486
94.15.04486 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Giudici Antonio
Licenziamento disciplinare nelle piccole imprese: la Suprema Corte "assolve" il recesso intimato in violazione dell' art. 7 dello Statut
Nota a Cass. sez. lav. 5 febbraio 1993, n. 1433
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 1A, pag. 777-781
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
La sentenza in epigrafe, affrontando la questione del regime da applicare in caso di licenziamento disciplinare intimato senza l' osservanza dell' art. 7 l. 300/1970 ai lavoratori rientranti nell' area del recesso "ad nutum" prima dell' entrata in vigore della l. 108/1990, afferma che le conseguenze sono quelle previste "non gia' nell' art. 2 della legge generale sui licenziamenti n. 604/66, per i licenziamenti viziati nella forma, ossia l' assoluta mancanza di effetto e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro, bensi' quelle previste nel successivo art. 8 per i licenziamenti intimati in carenza di potere, ossia l' obbligo di riassunzione ovvero risarcimento del danno con indennita' da un minimo di cinque a un massimo di dodici mensilita' dell' ultima retribuzione". L' A. ripercorre le tappe piu' significative del percorso che ha portato alla applicazione alle piccole imprese delle garanzie procedimentali previste dall' art. 7 l. 300/1970 anche in caso di licenziamento disciplinare. Ritiene poco convincente l' iter argomentativo della decisione esaminata.
art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 C. Cost. 25 luglio 1989, n. 427



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