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212158
IDG941504489
94.15.04489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corsale Paolo
Note in tema di possesso di buona fede e obbligo di restituzione dei frutti
Nota a Cass. sez. II civ. 23 maggio 1992, n. 6224
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 1A, pag. 797-802
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30425; D30420; D30510; D3053
Applicando principi largamente consolidati in dottrina e giurisprudenza, osserva l' A., la sentenza afferma che "il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali percetti fino al giorno della domanda giudiziale di restituzione ed i frutti civili maturati fino a tale giorno. L' obbligo della parte soccombente di corrispondere gli interessi sulla somma dovuta in restituzione di quella ricevuta non puo' prendere una data anteriore a quella della percezione della somma medesima". Tuttavia l' A. solleva perplessita' per quanto riguarda l' applicazione di tali principi al caso concreto, dove la Suprema Corte ha ritenuto che potesse trovare applicazione l' art. 1140 comma 2 c.c., partendo dal presupposto che la fattispecie integrasse la figura del possesso indiretto. Condivisibile, invece, quanto affermato nella seconda parte della massima.
art. 1224 c.c. art. 1282 c.c. art. 1140 comma 2 c.c. art. 1148 c.c.



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