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| IDG941504492 | |
| 94.15.04492 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sarale Marcella
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| Abbandono della causa consortile, poteri dell' assemblea e diritti
dei soci
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| Nota a decr. App. Torino 11 ottobre 1993
decr. Trib. Torino 14 settembre 1993
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 1B, pag. 425-433
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31134; D3124
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| Una societa' consortile per azioni decide la trasformazione in
societa' ordinaria per azioni. All' assemblea straordinaria, che
delibera all' unanimita' dei presenti, non partecipano due soci, la
cui posizione viene chiarita con successivi atti separati, allegati
all' istanza di omologa, dai quali risulta che un socio esprime, con
atto pubblico, la propria dichiarazione di consenso alla
deliberazione e l' altro socio comunica, al contrario, il proprio
recesso alla societa'. I due provvedimenti in rassegna ritengono che
la trasformazione possa essere legittimamente attuata solo con il
consenso unanime dei soci. Tuttavia, mentre il Tribunale nega l'
omologa, a Corte d' Appello, decidendo su reclamo, ordina l'
iscrizione della delibera. La soluzione opposta si fonda su una
diversa valutazione dei fatti, ossia nella sussistenza o meno del
consenso unanime. L' A. approfondisce l' esame delle due decisioni
che sembrano differire sulla disciplina applicabile alla societa'
consortile costituita ex art. 2615 ter c.c. Tale differenza, l' A. la
individua in una diversa valutazione del recesso operato dalle
pronunce.
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| art. 2607 c.c.
art. 2615 ter c.c.
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