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212161
IDG941504492
94.15.04492 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sarale Marcella
Abbandono della causa consortile, poteri dell' assemblea e diritti dei soci
Nota a decr. App. Torino 11 ottobre 1993 decr. Trib. Torino 14 settembre 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 1B, pag. 425-433
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31134; D3124
Una societa' consortile per azioni decide la trasformazione in societa' ordinaria per azioni. All' assemblea straordinaria, che delibera all' unanimita' dei presenti, non partecipano due soci, la cui posizione viene chiarita con successivi atti separati, allegati all' istanza di omologa, dai quali risulta che un socio esprime, con atto pubblico, la propria dichiarazione di consenso alla deliberazione e l' altro socio comunica, al contrario, il proprio recesso alla societa'. I due provvedimenti in rassegna ritengono che la trasformazione possa essere legittimamente attuata solo con il consenso unanime dei soci. Tuttavia, mentre il Tribunale nega l' omologa, a Corte d' Appello, decidendo su reclamo, ordina l' iscrizione della delibera. La soluzione opposta si fonda su una diversa valutazione dei fatti, ossia nella sussistenza o meno del consenso unanime. L' A. approfondisce l' esame delle due decisioni che sembrano differire sulla disciplina applicabile alla societa' consortile costituita ex art. 2615 ter c.c. Tale differenza, l' A. la individua in una diversa valutazione del recesso operato dalle pronunce.
art. 2607 c.c. art. 2615 ter c.c.



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