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212166
IDG941504497
94.15.04497 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellardini Massimo
In tema di denuncia dei vizi al "factor" da parte del debitore ceduto
Nota a App. Milano 4 settembre 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 1B, pag. 511-514
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3062; D30540; D30630
La Corte d' Appello afferma che la denuncia dei vizi al cessionario del credito non costituisce un onere per il debitore ceduto, per cui l' omissione di tale comunicazione non implica decadenza del diritto di far valere od opporre la garanzia al cessionario. Infatti, da un lato i cessionario non diviene parte del contratto da cui e' sorto il credito ceduto, dall' altro, poiche' il soggetto tenuto alla garanzia ex vendita e' pur sempre il venditore e la denuncia dei vizi deve essere effettuata da quest' ultimo. Peraltro, poiche' i casi di decadenza dalla garanzia sono esplicitamente previsti dalla legge o dalle parti, nell' articolato contrattuale, non si puo' ritenere che il debitore ceduto sia tenuto ad effettuare la suddetta comunicazione a pena di decadenza dalla garanzia, neanche facendo riferimento alle regole di correttezza e buona fede. L' A. approfondisce l' esame di questo particolare aspetto del rapporto giuridico tra "factor" e il debitore ceduto, richiamando il dibattito interpretativo a cui la fattispecie ha dato origine in dottrina e giurisprudenza, in relazione al regime delle eccezioni opponibilita' al "factor" dal debitore ceduto.
art. 1175 c.c. art. 1370 c.c. art. 1495 c.c.



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