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| IDG941504497 | |
| 94.15.04497 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellardini Massimo
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| In tema di denuncia dei vizi al "factor" da parte del debitore ceduto
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| Nota a App. Milano 4 settembre 1992
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 1B, pag. 511-514
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3062; D30540; D30630
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| La Corte d' Appello afferma che la denuncia dei vizi al cessionario
del credito non costituisce un onere per il debitore ceduto, per cui
l' omissione di tale comunicazione non implica decadenza del diritto
di far valere od opporre la garanzia al cessionario. Infatti, da un
lato i cessionario non diviene parte del contratto da cui e' sorto il
credito ceduto, dall' altro, poiche' il soggetto tenuto alla garanzia
ex vendita e' pur sempre il venditore e la denuncia dei vizi deve
essere effettuata da quest' ultimo. Peraltro, poiche' i casi di
decadenza dalla garanzia sono esplicitamente previsti dalla legge o
dalle parti, nell' articolato contrattuale, non si puo' ritenere che
il debitore ceduto sia tenuto ad effettuare la suddetta comunicazione
a pena di decadenza dalla garanzia, neanche facendo riferimento alle
regole di correttezza e buona fede. L' A. approfondisce l' esame di
questo particolare aspetto del rapporto giuridico tra "factor" e il
debitore ceduto, richiamando il dibattito interpretativo a cui la
fattispecie ha dato origine in dottrina e giurisprudenza, in
relazione al regime delle eccezioni opponibilita' al "factor" dal
debitore ceduto.
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| art. 1175 c.c.
art. 1370 c.c.
art. 1495 c.c.
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