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212168
IDG941504499
94.15.04499 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montagna Mariangela
Contumacia dell' imputato e impugnazione del difensore
Nota a Cass. sez. un. pen. 12 ottobre 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 313-315
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60353; D63023; D6243
Secondo la sentenza annotata lo "specifico mandato" previsto dall' art. 571 comma 3 c.p.p. perche' il difensore possa legittimamente impugnare la sentenza contumaciale "non esige formalita' diverse da quelle fissate dall' art. 96 comma 2 c.p.p. per la nomina del difensore". Approfondito l' esame della questione, richiamando il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia, l' A. afferma che, in definitiva, la "specificita'" richiesta dall' art. 571 comma 3 cit., non rileva ai fini della forma del relativo mandato per il cui conferimento non si richiedono formalita' diverse da quelle previste dall' art. 96 comma 2 cit. per la nomina del difensore, bensi' inerisce al contenuto dello stesso che deve fare "specifico" riferimento alla facolta' del difensore di impugnare il relativo provvedimento, non potendosi ritenere ammissibile una generica dichiarazione di conferimento di "ampie facolta'".
art. 96 comma 2 c.p.p. art. 571 comma 3 c.p.p.



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