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212177
IDG941504508
94.15.04508 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colella Pasquale
In tema di giurisdizione civile sui matrimoni concordatari
Nota a C. Cost. 1 dicembre 1993, n. 421
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 225-228
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D942; D94200
Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile l' eccezione di legittimita' costituzionale dell' art. 1 l. 810/1929, nella parte in cui da' esecuzione all' art. 34 comma 4 del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede dell' 11 febbraio 1929, in riferimento all' art. 7 Cost. La Corte, tuttavia, in motivazione, rileva l' A., si pronuncia in favore della sopravvivenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. L' A. espone considerazioni critiche su questo aspetto della sentenza che, oltre a contraddire autorevoli tendenze dottrinarie, disattende quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1824/1993, che aveva ribadito che la riserva di giurisdizione dei giudici ecclesiastici era da considerarsi abrogata e che lo Stato "aveva recuperato cosi' quella parte della sua sovranita' sacrificata nel Concordato del 1929".
art. 7 comma 1 Cost. art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 l. 25 marzo 1985, n. 121 Cass. sez. un. civ. 13 febbraio 1993, n. 1824



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