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212178
IDG941504509
94.15.04509 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vassallo Edoardo
Il principio di buon andamento e' estraneo per definizione alla funzione giurisdizionale?
Nota a C. Cost. 14 ottobre 1993, n. 376
Giur. it., vol. amb000, an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 240-244
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18250; D18255; D545; D022
La sentenza trae origine dall' ordinanza di rimessione del Pretore di Soave che, dovendo pronunciare una sentenza di condanna per la violazione dei vincoli paesistici previsti e puniti dalla l. 431/1985 con la pena fissata dall' art. 20 l. 47/1985, era obbligato, ex art. 1 sexies comma 2 l. 431/1985 ad emettere contestualmente alla condanna un ordine di rimessione in pristino dei luoghi, che nel caso di specie coincideva con un ordine di demolizione. Il problema sta nel fatto che la p.a. aveva gia' legittimamente provveduto con un' autorizzazione in sanatoria. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice sull' art. 1 sexies comma 2 l. 431/1985, che invocava il principio di buon andamento della p.a., inteso come principio di coerenza tra decisioni diverse, giurisdizionali e amministrative. L' A. approfondisce l' esame della sentenza per valutare la portata dell' art. 97 Cost.
art. 97 Cost. art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431



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