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212179
IDG941504510
94.15.04510 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Potetti Domenico
La sentenza della Corte costituzionale n. 476 del 1992: un problema risolto e uno aperto
Nota a C. Cost. 22 dicembre 1992, n. 476
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 259-262
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62152; D62153; D613
La sentenza annotata dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 513 comma 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall' imputato alla polizia giudiziaria con l' assistenza del difensore ai sensi dell' art. 350 c.p.p. L' A. esamina la sentenza, evidenziando il problema della sorte delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria quando agisce su delega del P.M., a norma dell' art. 5 comma 3 d.l. 306/1992, che ha modificato l' art. 370 comma 1 c.p.p. E' da ritenere che l' interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria sostiene l' A., debba avere (nei casi di cui all' art. 513 comma 1 c.p.p.) il medesimo trattamento di quello svolto direttamente dal P.M.
art. 5 comma 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 art. 350 c.p.p. art. 370 comma 1 c.p.p. art. 513 comma 1 c.p.p.



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