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| IDG941504514 | |
| 94.15.04514 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Calvo Roberto
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| Deducibilita' dell' adempimento in condizione e autonomia negoziale
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| Nota a Cass. sez. III civ. 24 giugno 1993, n. 7007
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 1A, pag. 901-906
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30604; D30608
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| Nella specie venne ceduta ex art. 1406 e seguenti c.c. la posizione
di promissario acquirente di un pacchetto azionario, condizionando il
pagamento di una parte del prezzo al rilascio di una concessione
edilizia (che avrebbe legittimato la societa' emittente a costruire
un villaggio turistico sui fondi di sua proprieta'). Sennonche' l'
autorita' amministrativa rigetta la domanda di concessione in quanto
incompatibile con la normativa urbanistica. Sulla base di tale
diniego il cessionario si rifiuta di effettuare il pagamento
sottoposto a condizione perche' non si sarebbe perfezionato l' evento
condizionante. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal
cedente, ritiene che il pagamento sia dovuto dato che la clausola in
questione contiene una condizione risolutiva impossibile la quale,
per effetto del principio introdotto dall' art. 1354 comma 2 c.c.,
deve considerarsi non apposta. Richiamato cosi' il caso, l' A.
esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: l'
interpretazione tradizionale; l' uso distorto dei precedenti;
pagamento condizionato e principio di autonomia contrattuale.
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| art. 1353 c.c.
art. 1354 c.c.
art. 1406 c.c.
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