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Documento


212197
IDG941504528
94.15.04528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dean Giovanni
Patteggiamento in appello e spese sostenute dalla parte civile
Nota a Cass. sez. VI pen. 9 ottobre 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 429-432
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6347; D6227
La Cassazione ha ritenuto applicabili anche in grado di appello i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 443/1990. Ha avallato, quindi, i deliberati del giudice a quo che, a seguito di patteggiamento, aveva condannato l' imputato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile in secondo grado. L' A. condivide nella sostanza la decisione. Solleva perplessita' per quanto riguarda il ragionamento seguito per giustificarne la legittimita' sul piano giuridico.
art. 444 c.p.p. art. 599 c.p.p. art. 602 c.p.p. C. Cost. 12 ottobre 1990, n. 443



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