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212199
IDG941504530
94.15.04530 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pansini Carla
La difesa tecnica nel procedimento di prevenzione
Nota a Cass. sez. feriale 11 agosto 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 449-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D507; D643
Il problema sottoposto all' esame della Corte Suprema era se sussistesse una violazione del diritto di difesa e la conseguente nullita' del procedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale in un caso in cui l' avviso della data fissata per l' udienza in camera di consiglio non era stato notificato anche al difensore di fiducia, nominato dal proposto dopo aver avuto notizia della udienza camerale. L' A., esaminata la normativa in materia, mostra di non condividere l' interpretazione dell' art. 666 comma 3 c.p.p., operata dalla Cassazione, dove sembra emergere la preoccupazione di garantire anche in questo procedimento l' assistenza di un difensore, ponendo in secondo piano la necessita' di assicurare che la difesa tecnica sia proprio quella prescelta dal proposto e non quella imposta dal giudice che deve, invece, ritiene l' A., rimanere sussidiaria.
art. 4 comma 5 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 666 comma 3 c.p.p. art. 678 comma 1 c.p.p.



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