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212200
IDG941504531
94.15.04531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lambertucci Teresa
Contestazioni nel corso dell' esame e obbligo di motivare l' utilizzazione probatoria dell' atto di indagine
Nota a Cass. sez. I pen. 11 giugno 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 454-456
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62152; D6221; D6351
Nessun problema per quanto attiene la prima massima secondo cui "le dichiarazioni assunte dal P.M. utilizzate per le contestazioni ed acquisite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell' art. 503 comma 5 c.p.p. assumono piena efficacia probatoria". Meno scontata, sostiene l' A., l' adesione alla seconda massima. L' affermazione secondo cui "l' assunzione delle dichiarazioni rese al P.M. a fondamento del giudizio di responsabilita' puo' esaurire la motivazione della sentenza, senza che sia necessario dar conto delle ragioni per cui sono state ritenute piu' corrispondenti al vero rispetto a quelle, difformi, rilasciate nel dibattimento". Secondo l' A., infatti, tale affermazione sembra omettere di considerare il precetto dell' art. 546 c.p.p. per il quale la sentenza deve contenere "l' enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie". In cio' appare ravvisabile il c.d. vizio di motivazione ricorribile in Cassazione ai sensi dell' art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.
art. 503 comma 3 c.p.p. art. 546 comma 1 lett. e c.p.p. art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.



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