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| IDG941504531 | |
| 94.15.04531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lambertucci Teresa
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| Contestazioni nel corso dell' esame e obbligo di motivare l'
utilizzazione probatoria dell' atto di indagine
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| Nota a Cass. sez. I pen. 11 giugno 1992
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 454-456
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62152; D6221; D6351
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| Nessun problema per quanto attiene la prima massima secondo cui "le
dichiarazioni assunte dal P.M. utilizzate per le contestazioni ed
acquisite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell' art. 503
comma 5 c.p.p. assumono piena efficacia probatoria". Meno scontata,
sostiene l' A., l' adesione alla seconda massima. L' affermazione
secondo cui "l' assunzione delle dichiarazioni rese al P.M. a
fondamento del giudizio di responsabilita' puo' esaurire la
motivazione della sentenza, senza che sia necessario dar conto delle
ragioni per cui sono state ritenute piu' corrispondenti al vero
rispetto a quelle, difformi, rilasciate nel dibattimento". Secondo l'
A., infatti, tale affermazione sembra omettere di considerare il
precetto dell' art. 546 c.p.p. per il quale la sentenza deve
contenere "l' enunciazione delle ragioni per le quali il giudice
ritiene non attendibili le prove contrarie". In cio' appare
ravvisabile il c.d. vizio di motivazione ricorribile in Cassazione ai
sensi dell' art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.
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| art. 503 comma 3 c.p.p.
art. 546 comma 1 lett. e c.p.p.
art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.
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