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212201
IDG941504532
94.15.04532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angeletti Cristina
Il problema dell' integrazione probatoria nel giudizio di appello verso le misure cautelari
Nota a Cass. sez. VI pen. 31 marzo 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 457-460
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D634
La questione sottoposta all' esame della Corte di Cassazione e' se il Tribunale che decide in grado di appello sulla denegata revoca della misura cautelare possa tener conto della documentazione tardivamente allegata dal P.M. Nel caso de quo, il giudice aveva negato ingresso a tali informazioni, adducendo la scadenza del termine fissato dall' art. 310 comma 2 c.p.p. per la trasmissione degli atti da parte dell' autorita' giudiziaria procedente. Non aveva, d' altro canto, ritenuto applicabile il comma9 dell' art. 309 c.p.p., in quanto l' art. 310 c.p.p., nel rinviare alle disposizioni sul riesame, omette di richiamare proprio il comma 9 cit., il quale consente alle parti di produrre anche nel corso dell' udienza elementi nuovi. Cionondimeno la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la documentazione degli atti di indagine compiuti "medio tempore" dal P.M., argomentando che all' impugnazione prevista dall' art. 310 c.p.p. si applicano i principi che regolano in generale il giudizio d' appello e quindi anche l' istituto della rinnovazione dell' istruzione dibattimentale. Sulla scorta di tale rilievo, ha annullato l' ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale della Liberta' per nuovo esame. Riassunta cosi' la vicenda di cui alla sentenza, l' A. ritiene condivisibile la decisione per quanto riguarda gli esiti e solo in parte negli argomenti.
art. 309 comma 9 c.p.p. art. 310 comma 2 c.p.p. art. 603 c.p.p.



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