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| IDG941504532 | |
| 94.15.04532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Angeletti Cristina
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| Il problema dell' integrazione probatoria nel giudizio di appello
verso le misure cautelari
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 31 marzo 1992
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 457-460
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6113; D634
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| La questione sottoposta all' esame della Corte di Cassazione e' se il
Tribunale che decide in grado di appello sulla denegata revoca della
misura cautelare possa tener conto della documentazione tardivamente
allegata dal P.M. Nel caso de quo, il giudice aveva negato ingresso a
tali informazioni, adducendo la scadenza del termine fissato dall'
art. 310 comma 2 c.p.p. per la trasmissione degli atti da parte dell'
autorita' giudiziaria procedente. Non aveva, d' altro canto, ritenuto
applicabile il comma9 dell' art. 309 c.p.p., in quanto l' art. 310
c.p.p., nel rinviare alle disposizioni sul riesame, omette di
richiamare proprio il comma 9 cit., il quale consente alle parti di
produrre anche nel corso dell' udienza elementi nuovi. Cionondimeno
la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la documentazione
degli atti di indagine compiuti "medio tempore" dal P.M.,
argomentando che all' impugnazione prevista dall' art. 310 c.p.p. si
applicano i principi che regolano in generale il giudizio d' appello
e quindi anche l' istituto della rinnovazione dell' istruzione
dibattimentale. Sulla scorta di tale rilievo, ha annullato l'
ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale della Liberta' per nuovo
esame. Riassunta cosi' la vicenda di cui alla sentenza, l' A. ritiene
condivisibile la decisione per quanto riguarda gli esiti e solo in
parte negli argomenti.
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| art. 309 comma 9 c.p.p.
art. 310 comma 2 c.p.p.
art. 603 c.p.p.
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