| La riforma del procedimento cautelare ha prodotto grande
disorientamento circa l' applicabilita' della sua disciplina al
procedimento possessorio, tanto che, a partire dagli stessi dati,
offerti dalla novella del 1990, si prospettano le soluzioni piu'
disparate. In particolare, si e' manifestato un orientamento tendente
ad escludere ogni modificazione del procedimento possessorio, che
viene immaginato come un processo nel quale vengono proposte, con lo
stesso ricorso introduttivo, sia la domanda di provvedimento
immediato sia la domanda di merito, negandosi tanto la possibilita'
di fissazione di un termine per l' esercizio dell' azione di merito,
prevista dall' art. 669 octies c.p.c., quanto l' ammissibilita' del
reclamo, prevista dall' art. 669 terdecies c.p.c. Si perviene a
questo postulato sostenendo che il rinvio, contenuto nell' art. 703
comma 2 c.p.c., al processo cautelare uniforme riguarda solo le norme
procedurali. Questo indirizzo viene criticato per la sua
contraddittorieta', sul rilievo che anche le norme di cui si vorrebbe
escludere l' applicabilita' sono norme procedurali. Viene anche
criticato perche' determinerebbe anche la non applicabilita' delle
nuove norme che disciplinano la citazione, la comparsa di risposta,
la prima udienza e tutto il regime di preclusioni e decadenze, che
sono il perno della novella del 1990. Viene infine criticato perche'
introdurrebbe un rito possessorio di mera creazione
giurisprudenziale, diverso da quelli descritti dal legislatore, al
quale soltanto spetta di fare le leggi.
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