Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


212214
IDG941504545
94.15.04545 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
La riforma del procedimento possessorio
Nota a ord. Pret. Salerno 8 febbraio 1994 ord. Trib. Bologna 9 dicembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 253-256
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4403
La riforma del procedimento cautelare ha prodotto grande disorientamento circa l' applicabilita' della sua disciplina al procedimento possessorio, tanto che, a partire dagli stessi dati, offerti dalla novella del 1990, si prospettano le soluzioni piu' disparate. In particolare, si e' manifestato un orientamento tendente ad escludere ogni modificazione del procedimento possessorio, che viene immaginato come un processo nel quale vengono proposte, con lo stesso ricorso introduttivo, sia la domanda di provvedimento immediato sia la domanda di merito, negandosi tanto la possibilita' di fissazione di un termine per l' esercizio dell' azione di merito, prevista dall' art. 669 octies c.p.c., quanto l' ammissibilita' del reclamo, prevista dall' art. 669 terdecies c.p.c. Si perviene a questo postulato sostenendo che il rinvio, contenuto nell' art. 703 comma 2 c.p.c., al processo cautelare uniforme riguarda solo le norme procedurali. Questo indirizzo viene criticato per la sua contraddittorieta', sul rilievo che anche le norme di cui si vorrebbe escludere l' applicabilita' sono norme procedurali. Viene anche criticato perche' determinerebbe anche la non applicabilita' delle nuove norme che disciplinano la citazione, la comparsa di risposta, la prima udienza e tutto il regime di preclusioni e decadenze, che sono il perno della novella del 1990. Viene infine criticato perche' introdurrebbe un rito possessorio di mera creazione giurisprudenziale, diverso da quelli descritti dal legislatore, al quale soltanto spetta di fare le leggi.
l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 669 terdecies c.p.c. art. 690 octies c.p.c. art. 703 comma 2 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati