| La nota al provvedimento del Pretore di Verona in tema di
descrizione, accertamento e perizia contemplati dall' art. 161 l.
633/1941 sulla protezione del diritto d' autore affronta gli aspetti
problematici essenziali del rito indotti dall' introduzione nel corpo
del codice di procedura civile della nuova disciplina unificata dei
procedimenti cautelari (artt. 669 bis-669 quaterdecies c.p.c.). In
particolare lo studio analizza la questione attinente alla
individuazione del giudice competente all' emanazione dei predetti
provvedimenti unitamente a quella della natura giuridica degli
stessi. Le soluzioni raggiunte collimano con quelle del decreto
commentato, in quanto, pur qualificandosi gli anzidetti provvedimenti
come strumenti in senso ampio cautelari, alla stregua della loro
connotazione sostanziale, essi devono inquadrarsi nell' ambito della
categoria piu' specifica dei provvedimenti di istruzione preventiva,
poiche' sono previsti a sostegno del c.d. diritto processuale alla
prova e prospettano una funzione di carattere prevalentemente
ricognitiva e descrittiva. Conseguentemente il conferimento di tale
natura giuridica comporta che ad essi, in virtu' dell' art. 669
quaterdecies c.p.c., risulta applicabile il solo art. 669 septies
c.p.c. e non si estendono le altre disposizioni della
regolamentazione unitaria dei procedimenti cautelari, con la
derivante conservazione dell' attribuzione della competenza
"funzionale" in capo al Pretore, ai sensi della richiamata legge
speciale. Sul piano del rito deve, infine, osservarsi che il termine
da fissarsi in seguito al rilascio della misura deve intendersi
riferito all' instaurazione del giudizio di merito, non avendo piu'
cittadinanza, nell' ordinamento processuale, la fase della convalida
della misura stessa, considerata la soppressione del procedimento di
convalida, per l' appunto, in tema di sequestro e la sostanziale
omogeneita' e similitudine, sul piano strutturale e funzionale con le
misure in materia di tutela dei brevetti per invenzioni industriali e
dei brevetti per marchi di impresa, per il cui procedimento e'
contemplato solamente il giudizio di merito.
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