| Nota sostanzialmente adesiva all' indicato provvedimento, che ha
affermato che l' affidamento congiunto e' in pratica inattuabile
quando i genitori vivano in citta' notevolmente distanti, perche' in
tal caso l' affidamento congiunto comporterebbe il continuo
sballottamento del minore da una citta' all' altra con pregiudizio
del suo equilibrio psichico. L' A., dopo aver chiarito la nozione di
affidamento congiunto ed alternato, rileva che tale tipo di
affidamento, espressamente previsto solo dalla legge di modifica del
divorzio, puo' applicarsi, estensivamente, anche in sede di
separazione, data l' identita' di ratio dei due istituti. Il
presupposto dell' affidamento congiunto e', pero', l' assenza di
conflittualita' tra i genitori separati o "divorzio psichico", che
non si era ancora stabilito tra i due genitori. Pertanto, nel caso in
esame la pratica inattuabilita' dell' affidamento congiunto era
dovuta non solo e non tanto a difficolta' logistiche (come ritenuto
dal Tribunale), ma anche, e soprattutto, alla forte conflittualita'
ancora manifestata dai due genitori del minore. Con tale precisazione
l' annotata ordinanza merita piena adesione, poiche' si ispira a
corretti criteri interpretativi.
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