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212216
IDG941504547
94.15.04547 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Limiti di applicabilita' dell' affidamento congiunto
Nota a ord. Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 settembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 268-273
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127; D3013
Nota sostanzialmente adesiva all' indicato provvedimento, che ha affermato che l' affidamento congiunto e' in pratica inattuabile quando i genitori vivano in citta' notevolmente distanti, perche' in tal caso l' affidamento congiunto comporterebbe il continuo sballottamento del minore da una citta' all' altra con pregiudizio del suo equilibrio psichico. L' A., dopo aver chiarito la nozione di affidamento congiunto ed alternato, rileva che tale tipo di affidamento, espressamente previsto solo dalla legge di modifica del divorzio, puo' applicarsi, estensivamente, anche in sede di separazione, data l' identita' di ratio dei due istituti. Il presupposto dell' affidamento congiunto e', pero', l' assenza di conflittualita' tra i genitori separati o "divorzio psichico", che non si era ancora stabilito tra i due genitori. Pertanto, nel caso in esame la pratica inattuabilita' dell' affidamento congiunto era dovuta non solo e non tanto a difficolta' logistiche (come ritenuto dal Tribunale), ma anche, e soprattutto, alla forte conflittualita' ancora manifestata dai due genitori del minore. Con tale precisazione l' annotata ordinanza merita piena adesione, poiche' si ispira a corretti criteri interpretativi.
art. 155 c.c.



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