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212218
IDG941504549
94.15.04549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Corso Silvia
Contratto di utenza di sciovia
Nota a App. Torino 28 aprile 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 280-282
D307; D306
Usare un impianto di risalita "skilift" importa la collaborazione tra vettore -che fornisce pista, energia e mezzo di traino- ed utente. A tale contratto, secondo la giurisprudenza non si applica la presunzione di responsabilita' ex art. 1681 c.c. mancando l' affidamento dell' utente al vettore. Porre a carico dell' utente l' onere di provare, in caso di caduta, la causa efficiente del danno subito, significa, pero', deresponsabilizzare de facto il vettore. Appare opportuno non escludere ma limitare la presunzione ex art. 1681 c.c. accollando all' utente la prova delle circostanze del danno ed al gestore quella della correttezza del suo adempimento.
art. 1681 c.c.



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