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212219
IDG941504550
94.15.04550 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mascolo Salvatore
Nuovi profili dell' indebito arricchimento della P.A.
Nota a Pret. Napoli sez. Castellammare di Stabia 10 febbraio 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 284-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D160; D305013
La sentenza in commento affronta il tema della proponibilita' o meno dell' azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., quando il danneggiato e/o depauperato abbia un' azione diretta (contrattuale) nei confronti dell' amministratore o funzionario dell' ente. La decisione ha innovato rispetto alle conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza, perche' con l' introduzione dell' art. 23 d.l. 66/1989, convertito in l. 144/1989, secondo cui qualsiasi spesa e' consentita solo se sussistano la deliberazione autorizzativa e l' impegno contabile sul competente capitolo di bilancio; per cui, qualora tali presupposti manchino, il rapporto obbligatorio deve intendersi costituito "ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge" tra il privato e l' amministratore o il funzionario "che abbiano consentito la fornitura". Pertanto, non sarebbe piu' proponibile l' azione generale di arricchimento nei confronti della p.a., dal momento che la legge ha individuato un' azione tipica e diretta (di natura contrattuale) nei confronti dell' amministratore e/o funzionario.
art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 l. 24 aprile 1989, n. 144 art. 2042 c.c.



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