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212220
IDG941504551
94.15.04551 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marano Marcello
A proposito delle Convenzioni dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro
Nota a Trib. Napoli 25 gennaio 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 290-291
D88251; D881; D93860
Le Convenzioni dell' OIL mirano alla protezione dei lavoratori e, essendo nate come lo strumento atto ad assicurare nei vari Paesi uno sviluppo coordinato ed uniforme della legislazione del lavoro, impongono agli Stati ratificanti l' obbligo di adattare la propria legislazione interna alle regole ed ai principi formulati da esse. Alcune Convenzioni, in dottrina denominate di principio o programmatiche, si limitano a richiedere una uniformita' relativa, semplicemente enunciando dei principi o dei criteri di massima prescrivendo che gli Stati ratificanti dovranno emanare una legislazione elaborata appositamente. Altre Convenzioni, invece, contengono disposizioni di carattere precettivo, aventi un contenuto specifico e preciso, che, nel momento in cui vengono formalmente immesse nell' ordinamento interno con il c.d. ordine di esecuzione, sono di immediata applicazione, come suol dirsi "self-executing". L' art. 3 della Convenzione OIL n. 146 (adottata a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 e ratificata dall' Italia con l. 159/1981), che al terzo comma fissa in misura non inferiore a 30 giorni la durata del periodo annuale di ferie alle persone impiegate in qualita' di gente di mare, non e' norma di immediata applicazione (c.d. self-executing) nello Stato italiano. Infatti, pur avendo un contenuto specifico, concreto e dettagliato, questa norma non individua bene i destinatari a cui favore essa si rivolge (le nozioni di "gente di mare" e "d' imbarcazione marittima" come delineate anche dall' art. 2 della detta Convenzione non sono sufficienti a tale individuazione).
l. 10 aprile 1981, n. 159



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