| Le Convenzioni dell' OIL mirano alla protezione dei lavoratori e,
essendo nate come lo strumento atto ad assicurare nei vari Paesi uno
sviluppo coordinato ed uniforme della legislazione del lavoro,
impongono agli Stati ratificanti l' obbligo di adattare la propria
legislazione interna alle regole ed ai principi formulati da esse.
Alcune Convenzioni, in dottrina denominate di principio o
programmatiche, si limitano a richiedere una uniformita' relativa,
semplicemente enunciando dei principi o dei criteri di massima
prescrivendo che gli Stati ratificanti dovranno emanare una
legislazione elaborata appositamente. Altre Convenzioni, invece,
contengono disposizioni di carattere precettivo, aventi un contenuto
specifico e preciso, che, nel momento in cui vengono formalmente
immesse nell' ordinamento interno con il c.d. ordine di esecuzione,
sono di immediata applicazione, come suol dirsi "self-executing". L'
art. 3 della Convenzione OIL n. 146 (adottata a Ginevra il 28 e 29
ottobre 1976 e ratificata dall' Italia con l. 159/1981), che al terzo
comma fissa in misura non inferiore a 30 giorni la durata del periodo
annuale di ferie alle persone impiegate in qualita' di gente di mare,
non e' norma di immediata applicazione (c.d. self-executing) nello
Stato italiano. Infatti, pur avendo un contenuto specifico, concreto
e dettagliato, questa norma non individua bene i destinatari a cui
favore essa si rivolge (le nozioni di "gente di mare" e "d'
imbarcazione marittima" come delineate anche dall' art. 2 della detta
Convenzione non sono sufficienti a tale individuazione).
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