| L' A. compie, preliminarmente, l' analisi dei principi disciplinanti
la causalita' nel codice penale, con cenni alle teorie esistenti in
materia. L' A. accoglie, quindi, la tesi, valevole sia per la
causalita' "attiva" che per quella "omissiva", secondo cui, ai fini
dell' imputazione causale dell' evento al fatto dell' uomo si deve
ognora fare ricorso al ragionamento ipotetico, pur se diversamente
articolandolo, ponendosi, nel caso della causalita' "attiva", il
quesito se l' evento sarebbe occorso anche se l' azione dell' uomo
non fosse stata posta in essere; ponendosi, nel caso della causalita'
"omissiva", il quesito inverso, se l' evento sarebbe occorso qualora
l' azione doverosa fosse stata tenuta. L' A., quindi, ricordato che
l' equiparazione dell' omesso impedimento dell' evento alla sua
attiva causazione risulta subordinata dal codice (art. 40 comma 2
c.p.) all' esistenza di un obbligo giuridico posto al fine di
impedire il verificarsi dell' evento, espone le teorie esistenti in
ordine all' identificazione delle fonti di tale obbligo, ed accoglie,
perche' osservante del "costituzionalizzato" principio di
"determinatezza", la tesi, prevalente in giurisprudenza, che esige
che tali fonti siano di natura "formale". L' A. rileva, tuttavia, che
la precisazione di tali indeterminati elementi non puo' essere
garantita meramente dall' opera della giurisprudenza, soggetta, in
ipotesi, a mutamenti anche sensibili, ed auspica, a tale fine, l'
intervento legislativo.
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