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212224
IDG941504555
94.15.04555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Matteini Chiari Sergio
Note in tema di imputazione causale dell' evento, nella causalita' "attiva" e nella causalita' "omissiva", e di obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell' evento
Nota a Pret. Aosta 24 dicembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 317-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5020; D51856
L' A. compie, preliminarmente, l' analisi dei principi disciplinanti la causalita' nel codice penale, con cenni alle teorie esistenti in materia. L' A. accoglie, quindi, la tesi, valevole sia per la causalita' "attiva" che per quella "omissiva", secondo cui, ai fini dell' imputazione causale dell' evento al fatto dell' uomo si deve ognora fare ricorso al ragionamento ipotetico, pur se diversamente articolandolo, ponendosi, nel caso della causalita' "attiva", il quesito se l' evento sarebbe occorso anche se l' azione dell' uomo non fosse stata posta in essere; ponendosi, nel caso della causalita' "omissiva", il quesito inverso, se l' evento sarebbe occorso qualora l' azione doverosa fosse stata tenuta. L' A., quindi, ricordato che l' equiparazione dell' omesso impedimento dell' evento alla sua attiva causazione risulta subordinata dal codice (art. 40 comma 2 c.p.) all' esistenza di un obbligo giuridico posto al fine di impedire il verificarsi dell' evento, espone le teorie esistenti in ordine all' identificazione delle fonti di tale obbligo, ed accoglie, perche' osservante del "costituzionalizzato" principio di "determinatezza", la tesi, prevalente in giurisprudenza, che esige che tali fonti siano di natura "formale". L' A. rileva, tuttavia, che la precisazione di tali indeterminati elementi non puo' essere garantita meramente dall' opera della giurisprudenza, soggetta, in ipotesi, a mutamenti anche sensibili, ed auspica, a tale fine, l' intervento legislativo.
art. 40 c.p.



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