Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


212225
IDG941504556
94.15.04556 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Campo Alessandro
Sull' applicazione dell' art. 310 comma 3 c.p.p. ad un provvedimento cautelare emesso in sede di rinvio
Nota a ord. Trib. Palermo 27 luglio 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 326-333
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D63
La nota dibatte la questione se, in tema di misure cautelari personali, la norma posta nell' art. 310 comma 3 c.p.p. -"l' esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l' appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva"- in deroga al principio stabilito nell' art. 588 comma 2 c.p.p., per il quale "le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo", abbia una ratio ravvisabile in altri casi, ed in ispecie relativamente alle ordinanze adottate in sede di rinvio, qualora i precedenti giudizi siano stati discordi. La tesi, ivi sostenuta, che ritiene di potere ampliare l' ambito di applicazione di una norma di eccezione, sicuramente ispirata ad esigenze di speciale protezione della liberta' personale, riposa, invero, sulla corrispondenza dei tratti giuridicamente rilevanti che contraddistinguono sia la fattispecie normativa sia la diversa, eppure analoga, vicenda dalla quale la nota ha preso lo spunto, ossia la "qualificata incertezza", indotta dal susseguirsi di decisioni discordi, e l' impossibilita' di assicurare la "sorpresa" dell' intervento cautelare. In altre parole, chi scrive ritiene che l' applicazione della norma eccezionale de qua debba essere estesa per analogia ad altri casi particolari che hanno la medesima ratio e che esigono, quindi, in tale prospettiva, la medesima speciale tutela della liberta' personale.
art. 310 comma 3 c.p.p. art. 588 comma 2 c.p.p.



Ritorna al menu della banca dati