| La nota dibatte la questione se, in tema di misure cautelari
personali, la norma posta nell' art. 310 comma 3 c.p.p. -"l'
esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'
appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e'
sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva"- in
deroga al principio stabilito nell' art. 588 comma 2 c.p.p., per il
quale "le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta'
personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo", abbia una
ratio ravvisabile in altri casi, ed in ispecie relativamente alle
ordinanze adottate in sede di rinvio, qualora i precedenti giudizi
siano stati discordi. La tesi, ivi sostenuta, che ritiene di potere
ampliare l' ambito di applicazione di una norma di eccezione,
sicuramente ispirata ad esigenze di speciale protezione della
liberta' personale, riposa, invero, sulla corrispondenza dei tratti
giuridicamente rilevanti che contraddistinguono sia la fattispecie
normativa sia la diversa, eppure analoga, vicenda dalla quale la nota
ha preso lo spunto, ossia la "qualificata incertezza", indotta dal
susseguirsi di decisioni discordi, e l' impossibilita' di assicurare
la "sorpresa" dell' intervento cautelare. In altre parole, chi scrive
ritiene che l' applicazione della norma eccezionale de qua debba
essere estesa per analogia ad altri casi particolari che hanno la
medesima ratio e che esigono, quindi, in tale prospettiva, la
medesima speciale tutela della liberta' personale.
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