| L' aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. sussiste anche
in presenza di solo due correi, per giurisprudenza consolidata. L'
elemento specializzante della circostanza aggravante del delitto di
rapina, non si rinviene nell' innalzamento del numero legale dei
correi, rispetto alla generale previsione di cui all' art. 110 c.p.,
come invece ritenuto dal Tribunale per i Minorenni dell' Aquila, con
la sentenza in epigrafe; la specificita' dell' aggravante di cui all'
art. 628 c.p., si coglie nella necessaria riunione dei correi, nel
momento dell' esecuzione del delitto. Diversamente, da quanto
disposto dall' art. 110 c.p., l' aggravante in commento si realizza
esclusivamente per il caso di compartecipazione esecutiva e non nel
mero sostegno morale, o, piu' in generale, nella partecipazione
psichica al pactum sceleris. Pertanto, la presenza di anche solo "due
persone", esercitanti in concorso la violenza o minaccia descritte
dalla norma sostanziale, compone la fattispecie aggravata di cui all'
art. 628 comma 3 n. 1 c.p.
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