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212226
IDG941504557
94.15.04557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montagni Andrea
Sull' aggravante delle piu' persone riunite nel delitto di rapina
Nota a Trib. Min. L' Aquila 21 aprile 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 337-339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51902; D50122
L' aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. sussiste anche in presenza di solo due correi, per giurisprudenza consolidata. L' elemento specializzante della circostanza aggravante del delitto di rapina, non si rinviene nell' innalzamento del numero legale dei correi, rispetto alla generale previsione di cui all' art. 110 c.p., come invece ritenuto dal Tribunale per i Minorenni dell' Aquila, con la sentenza in epigrafe; la specificita' dell' aggravante di cui all' art. 628 c.p., si coglie nella necessaria riunione dei correi, nel momento dell' esecuzione del delitto. Diversamente, da quanto disposto dall' art. 110 c.p., l' aggravante in commento si realizza esclusivamente per il caso di compartecipazione esecutiva e non nel mero sostegno morale, o, piu' in generale, nella partecipazione psichica al pactum sceleris. Pertanto, la presenza di anche solo "due persone", esercitanti in concorso la violenza o minaccia descritte dalla norma sostanziale, compone la fattispecie aggravata di cui all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p.
art. 110 c.p. art. 628 comma 3 n. 1 c.p.



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