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212228
IDG941504559
94.15.04559 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cassia Maria Grazia
La tutela penale del paesaggio
Nota a Pret. Brescia sez. Salo' 15 ottobre 1993
Giur. merito, vol. amb000, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 3, pag. 360-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D539
La sentenza in nota si segnala quale contributo interpretativo ad uno dei profili problematici dell' art. 1 sexies l. 431/1985, relativo all' individuazione della condotta penalmente sanzionata, l' altro essendo quello del conseguente trattamento sanzionatorio. Essa disattende le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 67/1992, in merito all' applicabilita' dell' art. 1 sexies cit. anche laddove non sussista un vincolo di immodificabilita' assoluta, e si conforma all' indirizzo interpretativo secondo cui la citata norma sanzionerebbe unicamente le disposizioni di cui agli artt. 1 ter e 1 quinquies l. 431/1985. Tale tesi viene ampiamente motivata in diritto, attraverso l' esame dei lavori parlamentari, della circolare ministeriale 31 agosto 1985, n. 8, e delle pronunce della Corte Costituzionale in materia; inoltre l' interpretazione letterale e sistematica dell' art. 1 sexies proposta nell' annotata sentenza appare rispettosa della garanzia costituzionale del divieto di analogia "in malam partem" in materia penale.
art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431 circ. Min. Beni Culturali Ambientali 31 agosto 1985, n. 8



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