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| IDG941504560 | |
| 94.15.04560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Del Vecchio Francesco
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| La trasparenza degli atti amministrativi nel procedimento di
liquidazione coatta amministrativa
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| Nota a TAR LA sez. III bis 4 ottobre 1993, n. 1675
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 3, pag. 364-365
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| D31302; D1204
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| L' A. condivide pienamente la decisione in commento, con la quale e'
stato affermato il principio che la p.a. e' tenuta a dare
comunicazione dell' avvio del procedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai soggetti nei cui confronti il provvedimento e'
destinato a produrre effetti diretti; che la violazione di tale
obbligo importa la nullita' del procedimento. Nella nota si mette in
rilievo l' importanza di detta sentenza, in quanto per la prima volta
vien fatta applicazione, in sede di opposizione al decreto di
liquidazione coatta amministrativa, emesso su iniziativa di ufficio
della p.a., della norma dell' art. 7 l. 241/1990 (legge sulla
trasparenza degli atti amministrativi) per il quale l' avvio di ogni
procedimento amministrativo va comunicato non solo ai soggetti
destinatari del provvedimento finale, ma anche agli altri che per
legge debbono intervenirvi: cio', precisa l' A., al fine di
consentire ad essi il diritto di difesa sancito dall' art. 24 Cost. e
in aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 110/1972, che
ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 195 l. fall. nella parte
in cui non prevede l' obbligo da parte del Tribunale di sentire l'
imprenditore, assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa,
prima di dichiararne lo stato di insolvenza, che importa per la p.a.
l' obbligo conseguenziale di disporre la liquidazione dell' impresa
dichiarata in dissesto.
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| art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
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