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212229
IDG941504560
94.15.04560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Vecchio Francesco
La trasparenza degli atti amministrativi nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa
Nota a TAR LA sez. III bis 4 ottobre 1993, n. 1675
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 3, pag. 364-365
D31302; D1204
L' A. condivide pienamente la decisione in commento, con la quale e' stato affermato il principio che la p.a. e' tenuta a dare comunicazione dell' avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai soggetti nei cui confronti il provvedimento e' destinato a produrre effetti diretti; che la violazione di tale obbligo importa la nullita' del procedimento. Nella nota si mette in rilievo l' importanza di detta sentenza, in quanto per la prima volta vien fatta applicazione, in sede di opposizione al decreto di liquidazione coatta amministrativa, emesso su iniziativa di ufficio della p.a., della norma dell' art. 7 l. 241/1990 (legge sulla trasparenza degli atti amministrativi) per il quale l' avvio di ogni procedimento amministrativo va comunicato non solo ai soggetti destinatari del provvedimento finale, ma anche agli altri che per legge debbono intervenirvi: cio', precisa l' A., al fine di consentire ad essi il diritto di difesa sancito dall' art. 24 Cost. e in aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 110/1972, che ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 195 l. fall. nella parte in cui non prevede l' obbligo da parte del Tribunale di sentire l' imprenditore, assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, prima di dichiararne lo stato di insolvenza, che importa per la p.a. l' obbligo conseguenziale di disporre la liquidazione dell' impresa dichiarata in dissesto.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241



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