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Documento


212233
IDG941504564
94.15.04564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Persegani Trimarchi Alessandra
Acquisti di beni mobili del mandatario
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 4, pag. 391-393
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30650
Dal confronto delle disposizioni contenute negli artt. 1706 comma 1 e 1707 c.c. emerge il problema di stabilire se il mandatario divenga proprietario dei beni acquistati per conto del mandante o se proprietario di tali beni divenga subito il mandante. L' orientamento che si ritiene piu' adeguato configura il mandato senza rappresentanza, avente per oggetto cose mobili, un contratto ad effetti obbligatori idoneo a far acquistare un diritto di proprieta' a titolo derivativo. Pertanto il mandatario deve compiere un ulteriore negozio giuridico tramite il quale adempie l' obbligazione del mandatario e realizza la funzione economica del contratto. Il contratto produce, quindi, i suoi effetti in capo al mandante attraverso l' intermediazione dell' adempimento dell' obbligazione da parte del mandatario.
art. 1706 comma 1 c.c. art. 1707 c.c.



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