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212234
IDG941504565
94.15.04565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Norelli Emilio
In tema di prelazione dell' affittuario ex art. 3 legge 223/1991
Intervento all' incontro di studio organizzato dall' Istituto studi parlamentari e dal Centro romano di studi giuridici sul tema: "La vendita dell' azienda all' affittuario", Roma, 29 marzo 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 4, pag. 394-397
D31160; D313
L' A. esamina, con riferimento alla procedura fallimentare, alcune questioni relative all' applicazione dell' art. 3 comma 4 l. 223/1991 (che attribuisce all' affittuario dell' azienda appartenente ad un imprenditore assoggettato a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria il diritto di prelazione nell' acquisto dell' azienda medesima), e cioe': 1) se nell' ordinanza del giudice delegato che dispone la vendita dell' azienda debba enunciarsi che essa e' oggetto di diritto di prelazione a favore dell' affittuario; 2) se possa disporsi la vendita, in un lotto unico, dell' azienda oggetto di prelazione unitamente ad altri beni fallimentari; 3) se l' affittuario, nel momento in cui dichiari di voler esercitare la prelazione, debba contestualmente prestare cauzione. L' A. argomenta in senso negativo riguardo alla prima ed alla seconda questione, in senso affermativo riguardo alla terza, criticando la decisione del Tribunale di Roma del 25 febbraio 1993 (ric. Ferentino Laterizi s.r.l.), che ha espresso contrario avviso sulla seconda questione.
art. 3 l. 23 luglio 1991, n. 223



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