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| IDG941504565 | |
| 94.15.04565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Norelli Emilio
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| In tema di prelazione dell' affittuario ex art. 3 legge 223/1991
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| Intervento all' incontro di studio organizzato dall' Istituto studi
parlamentari e dal Centro romano di studi giuridici sul tema: "La
vendita dell' azienda all' affittuario", Roma, 29 marzo 1993
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 4, pag. 394-397
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| D31160; D313
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| L' A. esamina, con riferimento alla procedura fallimentare, alcune
questioni relative all' applicazione dell' art. 3 comma 4 l. 223/1991
(che attribuisce all' affittuario dell' azienda appartenente ad un
imprenditore assoggettato a fallimento, concordato preventivo con
cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa o
amministrazione straordinaria il diritto di prelazione nell' acquisto
dell' azienda medesima), e cioe': 1) se nell' ordinanza del giudice
delegato che dispone la vendita dell' azienda debba enunciarsi che
essa e' oggetto di diritto di prelazione a favore dell' affittuario;
2) se possa disporsi la vendita, in un lotto unico, dell' azienda
oggetto di prelazione unitamente ad altri beni fallimentari; 3) se l'
affittuario, nel momento in cui dichiari di voler esercitare la
prelazione, debba contestualmente prestare cauzione. L' A. argomenta
in senso negativo riguardo alla prima ed alla seconda questione, in
senso affermativo riguardo alla terza, criticando la decisione del
Tribunale di Roma del 25 febbraio 1993 (ric. Ferentino Laterizi
s.r.l.), che ha espresso contrario avviso sulla seconda questione.
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| art. 3 l. 23 luglio 1991, n. 223
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