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212235
IDG941504566
94.15.04566 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacono Augusto
L' art. 35 l. 23 maggio 1950 n. 253. Esecuzione degli sfratti per le farmacie
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 4, pag. 398-401
D1883; D30640
Ai sensi dell' art. 35 l. 253/1950 gli sfratti relativi ad immobili adibiti a farmacie non possono eseguirsi senza l' autorizzazione del Prefetto. Secondo la decisione del Consiglio di Stato del 11 luglio 1984, n. 548, il Prefetto e' sostituito dalle USL, a norma dell' art. 32 l. 833/1978. L' art. 35 e' stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 579/1987. Ma sembra piu' esatta la tesi opposta, perche' detta norma consente, anche in sede di esecuzione, di interferire sulla funzione giurisdizionale. La norma si applica non solo alle sentenze, ma anche alle ordinanze di convalida e alle ordinanze provvisorie di rilascio; ma non ai verbali di conciliazione; e riguarda sia le locazioni in regime vincolistico sia quelle in regime ordinario. L' autorizzazione e' richiesta per una ragione di interesse pubblico; e ben si concilia con la graduazione degli sfratti o con la dilazione che il giudice del processo cognitivo concede ai sensi dell' art. 56 l. 392/1978. E' sufficiente che l' autorizzazione sussista al momento della esecuzione effettiva, allorche' l' ufficiale giudiziario si reca sul posto. L' art. 35 e' da ritenersi tuttora in vigore, perche' non in contrasto con la l. 392/1978.
art. 35 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 56 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 32 l. 23 dicembre 1978, n. 833 C. Cost. 23 dicembre 1987, n. 579



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