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| IDG941504566 | |
| 94.15.04566 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iacono Augusto
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| L' art. 35 l. 23 maggio 1950 n. 253. Esecuzione degli sfratti per le
farmacie
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 4, pag. 398-401
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| D1883; D30640
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| Ai sensi dell' art. 35 l. 253/1950 gli sfratti relativi ad immobili
adibiti a farmacie non possono eseguirsi senza l' autorizzazione del
Prefetto. Secondo la decisione del Consiglio di Stato del 11 luglio
1984, n. 548, il Prefetto e' sostituito dalle USL, a norma dell' art.
32 l. 833/1978. L' art. 35 e' stato ritenuto legittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 579/1987. Ma sembra piu' esatta la
tesi opposta, perche' detta norma consente, anche in sede di
esecuzione, di interferire sulla funzione giurisdizionale. La norma
si applica non solo alle sentenze, ma anche alle ordinanze di
convalida e alle ordinanze provvisorie di rilascio; ma non ai verbali
di conciliazione; e riguarda sia le locazioni in regime vincolistico
sia quelle in regime ordinario. L' autorizzazione e' richiesta per
una ragione di interesse pubblico; e ben si concilia con la
graduazione degli sfratti o con la dilazione che il giudice del
processo cognitivo concede ai sensi dell' art. 56 l. 392/1978. E'
sufficiente che l' autorizzazione sussista al momento della
esecuzione effettiva, allorche' l' ufficiale giudiziario si reca sul
posto. L' art. 35 e' da ritenersi tuttora in vigore, perche' non in
contrasto con la l. 392/1978.
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| art. 35 l. 23 maggio 1950, n. 253
art. 56 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 32 l. 23 dicembre 1978, n. 833
C. Cost. 23 dicembre 1987, n. 579
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