| L' articolo si propone di illustrare l' istituto del proscioglimento
dell' imputato minorenne per irrilevanza del fatto, attraverso l'
analisi della fattispecie normativa (art. 27 d.p.r. 448/1988) e della
relativa interpretazione giurisprudenziale, nonche' della successiva
evoluzione legislativa (l. 123/1992). La norma originaria, introdotta
con il nuovo rito penale minorile, veniva fatta oggetto di censure di
natura costituzionale e sottoposta all' esame della Consulta, la
quale ne dichiarava l' illegittimita' costituzionale, per eccesso di
delega, con la sentenza n. 250/1991. Tuttavia, poiche' l' istituto
aveva trovato favorevole accoglienza presso gli operatori della
giustizia minorile, il legislatore opportunamente reintroduceva nell'
ordinamento la norma dichiarata illegittima, mediante la l. 123/1992.
Esaurita la premessa, vengono esaminate la natura e la finalita'
dell' istituto e se ne colgono le differenze tra la originaria
formulazione e quella elaborata dal legislatore del 1992, cui segue
l' esposizione della nuova disciplina processuale. Lo scopo della
norma viene individuato nell' esigenza di sottrarre al circuito
penale tutti i minorenni autori di fatti-reato dalle caratteristiche
oggettive della tenuita' e soggettive della occasionalita',
consentendo al tempo stesso la definizione anticipata di tutti quei
procedimenti di entita' trascurabile che gravano inutilmente gli
uffici giudiziari. Al proscioglimento per irrilevanza del fatto viene
infine attribuita natura di vera e propria causa di non punibilita',
sebbene sui generis perche' contenuta in una norma processuale.
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