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212237
IDG941504568
94.15.04568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miceli Antonio
Indebite fruizioni di sovvenzioni comunitarie e rapporti di collaborazione tra l' UCLAF (Unita' di coordinamento lotta antifrode della commissione dell' unione europea), le forze di polizia e l' autorita' giudiziaria degli Stati membri
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 2, pt. 4, pag. 407-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D871; D516
Nel 1992 gli Stati membri dell' Unione Europea hanno comunicato alla Commissione 1850 frodi che hanno causato un danno alle finanze comunitarie di oltre 270 milioni di ECU, circa 500 miliardi di lire. Vari regolamenti CEE conferiscono precisi poteri di controllo ai funzionari comunitari stabilendo, altresi', l' obbligo per i Paesi membri di combattere le frodi, comunicare alla Commissione dell' Unione Europea i casi di irregolarita' e procedere a recuperare quanto illeggittimamente sottratto alle finanze comunitarie. La fondamentale decisione della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 21 settembre 1989 (causa 68/88 c.d. del mais greco) ha stabilito il c.d. principio di assimilazione, in seguito ripreso nel Trattato sull' Unione Europea di Maastricht, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a reprimere le violazioni del diritto comunitario con le stesse modalita' utilizzate per reprimere le violazioni al diritto nazionale. Nel 1988 la Commissione ha creato l' UCLAF. Essa collabora con i servizi di inchiesta dei Paesi membri favorendo il continuo scambio di informazioni, dati e documentazione e partecipando direttamente alle missioni d' inchiesta che si svolgono nei vari Stati. Da ricordare a tale proposito l' ordinanza della Corte di Giustizia del 13 luglio 1990 (caso Zwartveld) che sulla base degli artt. 5 e 155 del Trattato CEE ha sottolineato l' obbligo giuridico che incombe su tutte le istituzioni comunitarie di cooperare con le autorita' dei Paesi membri autorizzando altresi' i propri funzionari a testimoniare presso di essa. Tra le principali disposizioni normative previste dal nostro ordinamento e che sanzionano l' abusiva captazione di sovvenzioni comunitarie si ricordano la "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" art. 640 bis c.p. e l' art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato e delle Comunita' Europee). Qualora ricorra il reato di cui all' art. 640 bis c.p., che e' perseguibile d' ufficio, oltre ad essere possibile l' arresto in fragranza, durante l' inchiesta possono essere disposte intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (art. 266 c.p.p.), il P.M. puo' richiedere al giudice l' emissione dell' ordinanza di custodia cautelare (art. 280 c.p.p.) e le indagini possono essere condotte in segreto per 6 mesi. Prima dell' introduzione dell' art. 640 bis, il ricorso all' art. 640 c.p. (truffa), evidenziando tale fattispecie delle lacune di natura strutturale, o, talvolta, non e' stato ritenuto possibile o e' stato considerato insufficiente a tutelare efficacemente gli interessi lesi dall' abusivo ottenimento di contributi comunitari. Poiche' le cennate disposizioni, peraltro, riguardano due momenti distinti, uno relativo alla fraudolente captazione di sovvenzioni, l' altro allo stornimento dei fondi ottenuti, e' possibile ipotizzare il concorso materiale tra i due reati e configurare fra essi, ove ricorra, anche il vincolo della continuazione. Altra disposizione normativa e' rappresentata, inoltre, dall' art. 10 l. 575/1965 (disposizioni contro la mafia) come sostituito dall' art. 3 l. 55/1990. Inoltre, la recente ratifica da parte dell' Italia della Convenzione di Strasburgo ha modificato gli artt. 648 bis e 648 ter c.p. configurando diversamente il reato di riciclaggio ipotesi criminosa ora non piu' limitata alla "sostituzione" di denaro o valori provenienti da alcune specifiche ipotesi di reato "presupposto" ma estesa anche al "trasferimento" di denaro, beni o altre utilita' provenienti da qualsiasi "delitto non colposo" (e, dunque, anche dal delitto di truffa ai danni dell' Unione Europea).
art. 10 l. 31 maggio 1965, n. 575 art. 3 l. 19 marzo 1990, n. 55 art. 316 c.p. art. 640 c.p. art. 648 bis c.p. art. 648 ter c.p. art. 5 Tr. CEE art. 155 Tr. CEE



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