| Nel 1992 gli Stati membri dell' Unione Europea hanno comunicato alla
Commissione 1850 frodi che hanno causato un danno alle finanze
comunitarie di oltre 270 milioni di ECU, circa 500 miliardi di lire.
Vari regolamenti CEE conferiscono precisi poteri di controllo ai
funzionari comunitari stabilendo, altresi', l' obbligo per i Paesi
membri di combattere le frodi, comunicare alla Commissione dell'
Unione Europea i casi di irregolarita' e procedere a recuperare
quanto illeggittimamente sottratto alle finanze comunitarie. La
fondamentale decisione della Corte di Giustizia delle Comunita'
Europee del 21 settembre 1989 (causa 68/88 c.d. del mais greco) ha
stabilito il c.d. principio di assimilazione, in seguito ripreso nel
Trattato sull' Unione Europea di Maastricht, in base al quale gli
Stati membri sono tenuti a reprimere le violazioni del diritto
comunitario con le stesse modalita' utilizzate per reprimere le
violazioni al diritto nazionale. Nel 1988 la Commissione ha creato l'
UCLAF. Essa collabora con i servizi di inchiesta dei Paesi membri
favorendo il continuo scambio di informazioni, dati e documentazione
e partecipando direttamente alle missioni d' inchiesta che si
svolgono nei vari Stati. Da ricordare a tale proposito l' ordinanza
della Corte di Giustizia del 13 luglio 1990 (caso Zwartveld) che
sulla base degli artt. 5 e 155 del Trattato CEE ha sottolineato l'
obbligo giuridico che incombe su tutte le istituzioni comunitarie di
cooperare con le autorita' dei Paesi membri autorizzando altresi' i
propri funzionari a testimoniare presso di essa. Tra le principali
disposizioni normative previste dal nostro ordinamento e che
sanzionano l' abusiva captazione di sovvenzioni comunitarie si
ricordano la "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche" art. 640 bis c.p. e l' art. 316 bis c.p. (malversazione a
danno dello Stato e delle Comunita' Europee). Qualora ricorra il
reato di cui all' art. 640 bis c.p., che e' perseguibile d' ufficio,
oltre ad essere possibile l' arresto in fragranza, durante l'
inchiesta possono essere disposte intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni (art. 266 c.p.p.), il P.M. puo' richiedere al giudice
l' emissione dell' ordinanza di custodia cautelare (art. 280 c.p.p.)
e le indagini possono essere condotte in segreto per 6 mesi. Prima
dell' introduzione dell' art. 640 bis, il ricorso all' art. 640 c.p.
(truffa), evidenziando tale fattispecie delle lacune di natura
strutturale, o, talvolta, non e' stato ritenuto possibile o e' stato
considerato insufficiente a tutelare efficacemente gli interessi lesi
dall' abusivo ottenimento di contributi comunitari. Poiche' le
cennate disposizioni, peraltro, riguardano due momenti distinti, uno
relativo alla fraudolente captazione di sovvenzioni, l' altro allo
stornimento dei fondi ottenuti, e' possibile ipotizzare il concorso
materiale tra i due reati e configurare fra essi, ove ricorra, anche
il vincolo della continuazione. Altra disposizione normativa e'
rappresentata, inoltre, dall' art. 10 l. 575/1965 (disposizioni
contro la mafia) come sostituito dall' art. 3 l. 55/1990. Inoltre, la
recente ratifica da parte dell' Italia della Convenzione di
Strasburgo ha modificato gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.
configurando diversamente il reato di riciclaggio ipotesi criminosa
ora non piu' limitata alla "sostituzione" di denaro o valori
provenienti da alcune specifiche ipotesi di reato "presupposto" ma
estesa anche al "trasferimento" di denaro, beni o altre utilita'
provenienti da qualsiasi "delitto non colposo" (e, dunque, anche dal
delitto di truffa ai danni dell' Unione Europea).
| |