Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


212316
IDG940604647
94.06.04647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cian Giorgio
Disciplina della cessione dei crediti d' impresa (l. 21 febbraio 1991, n. 52)
Nuove leggi civ., an. 17 (1994), fasc. 2, pag. 246-264
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30510; D30540; D3110
(Sommario: - Contenuti e ambito di applicazione della nuova legge. - L' iscrizione all' Albo delle imprese che esercitano l' attivita' regolata dalla medesima e i suoi riflessi sul rapporto privatistico di cessione dei crediti. - I presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della legge. - L' art. 3 e il punto di incidenza della legge: natura obbligatoria o traslativa dell' accordo di factoring. - I limiti temporali per la cessione di crediti futuri: loro riferibilita' alle singole cessioni e non all' accordo di base (di factoring). I limiti temporali in rapporto al sistema di opponibilita' di cui al comma 1 dell' art. 5. - I problemi delle cessioni in massa, con particolare riguardo al sistema di opponibilita' di cui alla precitata norma. - Altre questioni attinenti alle cessioni di crediti futuri. - L' art. 5 comma 1 e la nozione di pagamento con data certa. - Il sistema di opponibilita' delle cessioni di cui alla norma predetta e la disciplina generale della cessione dei crediti secondo gli artt. 1264 e 1265 c.c. I contenuti del principio consensualistico nel trasferimento dei diritti, in generale. - Il principio consensualistico nel trasferimento dei crediti in particolare: senso del problema. Consensualismo e rapporto di factoring. - Ricostruzione del sistema ricavabile dal dettato degli artt. 1264. 1265 e 2914, n. 2 c.c. Irrilevanza di un principio di tutela dell' apparenza riguardo a quest' ultima norma. - Difficolta' di leggere l' art. 1264 come ispirato al criterio di tutela dell' apparenza di cui all' art. 1189 c.c. - Tutela speciale dell' apparenza nell' art. 1264 o non ancora intervenuto perfezionamento nella fattispecie traslativa del credito? Il predetto problema esaminato in connessione con i contenuti dell' art. 1265. Conclusioni sull' insufficienza del solo accordo fra cedente e cessionario per il perfezionamento della fattispecie traslativa: rapporto fra tali conclusioni e la questione del principi consensualistico. - La tutela dell' affidamento del ceduto di fronte all' invalidita' o all' inefficacia dell' accordo traslativo. Le fattispecie di nulli)
l. 21 febbraio 1991, n. 52 l. 14 luglio 1993, n. 260 art. 1264 c.c. art. 1265 c.c. art. 1267 c.c. art. 2914 n. 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati