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| IDG940604647 | |
| 94.06.04647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cian Giorgio
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| Disciplina della cessione dei crediti d' impresa (l. 21 febbraio
1991, n. 52)
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| Nuove leggi civ., an. 17 (1994), fasc. 2, pag. 246-264
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30510; D30540; D3110
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| (Sommario: - Contenuti e ambito di applicazione della nuova legge. -
L' iscrizione all' Albo delle imprese che esercitano l' attivita'
regolata dalla medesima e i suoi riflessi sul rapporto privatistico
di cessione dei crediti. - I presupposti soggettivi e oggettivi di
applicazione della legge. - L' art. 3 e il punto di incidenza della
legge: natura obbligatoria o traslativa dell' accordo di factoring. -
I limiti temporali per la cessione di crediti futuri: loro
riferibilita' alle singole cessioni e non all' accordo di base (di
factoring). I limiti temporali in rapporto al sistema di
opponibilita' di cui al comma 1 dell' art. 5. - I problemi delle
cessioni in massa, con particolare riguardo al sistema di
opponibilita' di cui alla precitata norma. - Altre questioni
attinenti alle cessioni di crediti futuri. - L' art. 5 comma 1 e la
nozione di pagamento con data certa. - Il sistema di opponibilita'
delle cessioni di cui alla norma predetta e la disciplina generale
della cessione dei crediti secondo gli artt. 1264 e 1265 c.c. I
contenuti del principio consensualistico nel trasferimento dei
diritti, in generale. - Il principio consensualistico nel
trasferimento dei crediti in particolare: senso del problema.
Consensualismo e rapporto di factoring. - Ricostruzione del sistema
ricavabile dal dettato degli artt. 1264. 1265 e 2914, n. 2 c.c.
Irrilevanza di un principio di tutela dell' apparenza riguardo a
quest' ultima norma. - Difficolta' di leggere l' art. 1264 come
ispirato al criterio di tutela dell' apparenza di cui all' art. 1189
c.c. - Tutela speciale dell' apparenza nell' art. 1264 o non ancora
intervenuto perfezionamento nella fattispecie traslativa del credito?
Il predetto problema esaminato in connessione con i contenuti dell'
art. 1265. Conclusioni sull' insufficienza del solo accordo fra
cedente e cessionario per il perfezionamento della fattispecie
traslativa: rapporto fra tali conclusioni e la questione del principi
consensualistico. - La tutela dell' affidamento del ceduto di fronte
all' invalidita' o all' inefficacia dell' accordo traslativo. Le
fattispecie di nulli)
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| l. 21 febbraio 1991, n. 52
l. 14 luglio 1993, n. 260
art. 1264 c.c.
art. 1265 c.c.
art. 1267 c.c.
art. 2914 n. 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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