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| IDG940604684 | |
| 94.06.04684 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Canale Giuseppe
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| Norme di attuazione di direttive comunitarie in materia di credito al
consumo. Artt. 121-126 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia - Commento agli artt.
122 (Tasso annuo effettivo globale) e 123 (Pubblicita')
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| Nuove leggi civ., an. 17 (1994), fasc. 4-5, pag. 792-810
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8716; D311301; D315; D306
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| (Sommario: - Profili del TAEG (tasso annuo effettivo globale). -
Differenza dell' interesse effettivo e dell' interesse nominale con
riferimento al tempo della riscossione dell' interesse da parte del
finanziatore, rispetto al tempo preso in considerazione per la sua
espressione. - Questioni collegate al tema del tasso d' interesse
effettivo gia' dibattuto nell' esperienza giuridica italiana (in
particolare, l' anatocismo bancario a base trimestrale rispetto ad un
tasso d' interesse espresso nominalmente su base annua). - Disciplina
specifica del TAEG; premessa. La formula per il calcolo del TAEG (e i
suoi riflessi). Gli oneri da ricomprendere nel calcolo del TAEG; gli
oneri esclusi. Gli interessi e gli oneri rientranti nel calcolo del
TAEG suscettibili di variare nel corso del contratto. Gli oneri
rientranti nel calcolo del TAEG di cui non si abbia una precisa
determinazione al momento della conclusione del contratto. Il TAEG
rispetto al fine di trasparenza dei contratti di credito. - Fine di
conoscenza dei contenuti finanziari del contratto e forme di
"pubblicita'" del TAEG; profili della pubblicita' ingannevole)
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| l. 19 febbraio 1992, n. 142
d.m. 8 luglio 1992
art. 122 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
art. 123 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
art. 821 comma 3 c.c.
art. 1284 comma 1 c.c.
Dir. CEE 87/102
Dir. CEE 90/88
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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