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212353
IDG940604684
94.06.04684 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Canale Giuseppe
Norme di attuazione di direttive comunitarie in materia di credito al consumo. Artt. 121-126 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Commento agli artt. 122 (Tasso annuo effettivo globale) e 123 (Pubblicita')
Nuove leggi civ., an. 17 (1994), fasc. 4-5, pag. 792-810
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716; D311301; D315; D306
(Sommario: - Profili del TAEG (tasso annuo effettivo globale). - Differenza dell' interesse effettivo e dell' interesse nominale con riferimento al tempo della riscossione dell' interesse da parte del finanziatore, rispetto al tempo preso in considerazione per la sua espressione. - Questioni collegate al tema del tasso d' interesse effettivo gia' dibattuto nell' esperienza giuridica italiana (in particolare, l' anatocismo bancario a base trimestrale rispetto ad un tasso d' interesse espresso nominalmente su base annua). - Disciplina specifica del TAEG; premessa. La formula per il calcolo del TAEG (e i suoi riflessi). Gli oneri da ricomprendere nel calcolo del TAEG; gli oneri esclusi. Gli interessi e gli oneri rientranti nel calcolo del TAEG suscettibili di variare nel corso del contratto. Gli oneri rientranti nel calcolo del TAEG di cui non si abbia una precisa determinazione al momento della conclusione del contratto. Il TAEG rispetto al fine di trasparenza dei contratti di credito. - Fine di conoscenza dei contenuti finanziari del contratto e forme di "pubblicita'" del TAEG; profili della pubblicita' ingannevole)
l. 19 febbraio 1992, n. 142 d.m. 8 luglio 1992 art. 122 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 art. 123 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 art. 821 comma 3 c.c. art. 1284 comma 1 c.c. Dir. CEE 87/102 Dir. CEE 90/88
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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