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212391
IDG940604722
94.06.04722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Passerone Paola
Attivita' materiale della pubblica amministrazione e addebitabilita' al privato delle relative spese
Nota a Cass. sez. I civ. 28 novembre 1992, n. 12727
Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 2, pag. 268-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1204; D30716
Il Comune di Milano, a fronte del ritenuto pericolo derivante alla pubblica incolumita' dal cattivo stato di manutenzione di un immobile, aveva provveduto, ad opera dei vigili urbani, e senza emettere alcuno dei provvedimenti di cui avrebbe potuto disporre, a far transennare la zona interessata con cavalletti e lanterne per un periodo di 9 mesi. Cessato il pericolo e rimossi gli strumenti di protezione, il Comune chiedeva al proprietario dell' edificio, a titolo di responsabilita' extracontrattuale, il rimborso delle spese sostenute per il transennamento. La Cassazione ha ritenuto che la fattispecie costituisce attivita' meramente materiale della p.a., i costi della quale non possono essere addebitati al privato proprietario. Ne' sono addebitabili al proprietario dell' immobile le spese sostenute dal Comune quali danni risarcibili ex art. 2053 c.c. "in quanto frutto di un' autonoma scelta della p.a. e non collegate all' illecito del privato secondo il criterio c.d. della regolarita' causale". L' A. esamina la decisione sotto il profilo dell' atto amministrativo implicito, sotto il profilo delle comuni norme privatistiche e delle regole della "negotiorum gestio", per ritenere condivisibile la sentenza.
art. 153 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 38 l. 8 giugno 1990, n. 142 art. 2053 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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