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| IDG940604722 | |
| 94.06.04722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Passerone Paola
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| Attivita' materiale della pubblica amministrazione e addebitabilita'
al privato delle relative spese
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| Nota a Cass. sez. I civ. 28 novembre 1992, n. 12727
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| Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 2, pag. 268-275
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1204; D30716
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| Il Comune di Milano, a fronte del ritenuto pericolo derivante alla
pubblica incolumita' dal cattivo stato di manutenzione di un
immobile, aveva provveduto, ad opera dei vigili urbani, e senza
emettere alcuno dei provvedimenti di cui avrebbe potuto disporre, a
far transennare la zona interessata con cavalletti e lanterne per un
periodo di 9 mesi. Cessato il pericolo e rimossi gli strumenti di
protezione, il Comune chiedeva al proprietario dell' edificio, a
titolo di responsabilita' extracontrattuale, il rimborso delle spese
sostenute per il transennamento. La Cassazione ha ritenuto che la
fattispecie costituisce attivita' meramente materiale della p.a., i
costi della quale non possono essere addebitati al privato
proprietario. Ne' sono addebitabili al proprietario dell' immobile le
spese sostenute dal Comune quali danni risarcibili ex art. 2053 c.c.
"in quanto frutto di un' autonoma scelta della p.a. e non collegate
all' illecito del privato secondo il criterio c.d. della regolarita'
causale". L' A. esamina la decisione sotto il profilo dell' atto
amministrativo implicito, sotto il profilo delle comuni norme
privatistiche e delle regole della "negotiorum gestio", per ritenere
condivisibile la sentenza.
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| art. 153 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
art. 38 l. 8 giugno 1990, n. 142
art. 2053 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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