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| IDG940604763 | |
| 94.06.04763 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ruggiero Alessandro
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| Le nuove regole formali e pubblicitarie per i trasferimenti d' aziend
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| Riv. not., an. 48 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 321-371
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D31160; D31110
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| (Sommario: La portata della l. 310/1993: la trasparenza prevista per
i trasferimenti di azienda va oltre le immediate finalita' di ordine
pubblico e parzialmente anticipa l' istituzione del Registro delle
imprese. La nuova normativa ed in particolare il nuovo secondo comma
dell' art. 2556 c.c. Le regole formali contenute nel primo comma
dell' art. 2556 c.c. continuano ad essere operanti. Il possibile
coordinamento tra il primo e il secondo comma dell' art. 2556 c.c.:
la forma notarile per i contratti e' vincolata alla realizzazione
della pubblicita' e della trasparenza per i contratti sull' azienda.
Le nuove regole formali e pubblicitarie vanno applicate solo alle
aziende riguardanti imprese soggette a registrazione. La maggiore
rilevanza della posizione dell' alienante. Anche le cessioni di quote
relative ad aziende cadute in comunione oppure esercitate in forma di
societa' irregolare o di fatto sono soggette alla nuova disciplina
prevista per i trasferimenti d' azienda. Vanno iscritti nel Registro
delle imprese quei contratti che danno luogo ad un mutamento
soggettivo nella titolarita' o nel godimento dell' azienda. La nuova
disciplina pubblicitaria va applicata non solo se l' azienda viene
trasferita nella sua interezza ma anche per singole porzioni. Le
modalita' procedurali con cui va eseguita in via transitoria la
pubblicita' legale dei contratti sull' azienda commerciale. La
trasparenza per i trasferimenti di azienda viene realizzata anche
mediante la pubblicita' anagrafica nel Registro delle ditte. L'
iscrizione in via transitoria nei Registri di Cancelleria e quella
nel futuro Registro delle imprese ha effetti dichiarativi ma non
risolve il conflitto tra piu' acquirenti. Conclusione sul piano
operativo)
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| l. 12 agosto 1993, n. 310
art. 2556 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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