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Documento


212432
IDG940604763
94.06.04763 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ruggiero Alessandro
Le nuove regole formali e pubblicitarie per i trasferimenti d' aziend
Riv. not., an. 48 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 321-371
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31160; D31110
(Sommario: La portata della l. 310/1993: la trasparenza prevista per i trasferimenti di azienda va oltre le immediate finalita' di ordine pubblico e parzialmente anticipa l' istituzione del Registro delle imprese. La nuova normativa ed in particolare il nuovo secondo comma dell' art. 2556 c.c. Le regole formali contenute nel primo comma dell' art. 2556 c.c. continuano ad essere operanti. Il possibile coordinamento tra il primo e il secondo comma dell' art. 2556 c.c.: la forma notarile per i contratti e' vincolata alla realizzazione della pubblicita' e della trasparenza per i contratti sull' azienda. Le nuove regole formali e pubblicitarie vanno applicate solo alle aziende riguardanti imprese soggette a registrazione. La maggiore rilevanza della posizione dell' alienante. Anche le cessioni di quote relative ad aziende cadute in comunione oppure esercitate in forma di societa' irregolare o di fatto sono soggette alla nuova disciplina prevista per i trasferimenti d' azienda. Vanno iscritti nel Registro delle imprese quei contratti che danno luogo ad un mutamento soggettivo nella titolarita' o nel godimento dell' azienda. La nuova disciplina pubblicitaria va applicata non solo se l' azienda viene trasferita nella sua interezza ma anche per singole porzioni. Le modalita' procedurali con cui va eseguita in via transitoria la pubblicita' legale dei contratti sull' azienda commerciale. La trasparenza per i trasferimenti di azienda viene realizzata anche mediante la pubblicita' anagrafica nel Registro delle ditte. L' iscrizione in via transitoria nei Registri di Cancelleria e quella nel futuro Registro delle imprese ha effetti dichiarativi ma non risolve il conflitto tra piu' acquirenti. Conclusione sul piano operativo)
l. 12 agosto 1993, n. 310 art. 2556 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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