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212491
IDG940604822
94.06.04822 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bazzotti Oscar
Le voci con importo uguale a zero nel bilancio modello IV Direttiva
Riv. dott. comm., an. 45 (1994), fasc. 2, pag. 299-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D871
La prima applicazione del d.lg. 127/1991 ha fatto emergere, tra gli altri, il seguente problema operativo: se, nello stato patrimoniale e nel conto economico, e' obbligatorio inserire tutte le voci elencate negli artt. 2424 e 2425 c.c. ovvero se, al contrario, e' sufficiente indicare solamente quelle che hanno un importo diverso da zero. Mancando una esplicita disposizione nel decreto delegato, la possibile soluzione del problema deve ricercarsi direttamente nelle norme comunitarie, cioe' nella IV Direttiva. Esiste in quel provvedimento una disposizione, di inequivocabile tenore, che risolve il problema alla radice. Tale disposizione e' contenuta nell' art. 4 comma 5 della Direttiva CEE 78/660 che cosi' recita: "non si indica una voce dello stato patrimoniale o del conto profitti e perdite che non comporta alcun numero, salvo che esista una voce corrispondente dall' esercizio precedente...". Questa norma e' certamente chiara, precisa ed incondizionata; pertanto, sulla base della costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, essa e' direttamente applicabile nell' ordinamento giuridico interno, senza bisogno di norme nazionali di recepimento.
d.lg. 9 aprile 1991, n. 127 art. 2424 c.c. art. 2425 c.c. Dir. CEE 87/660
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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