| La prima applicazione del d.lg. 127/1991 ha fatto emergere, tra gli
altri, il seguente problema operativo: se, nello stato patrimoniale e
nel conto economico, e' obbligatorio inserire tutte le voci elencate
negli artt. 2424 e 2425 c.c. ovvero se, al contrario, e' sufficiente
indicare solamente quelle che hanno un importo diverso da zero.
Mancando una esplicita disposizione nel decreto delegato, la
possibile soluzione del problema deve ricercarsi direttamente nelle
norme comunitarie, cioe' nella IV Direttiva. Esiste in quel
provvedimento una disposizione, di inequivocabile tenore, che risolve
il problema alla radice. Tale disposizione e' contenuta nell' art. 4
comma 5 della Direttiva CEE 78/660 che cosi' recita: "non si indica
una voce dello stato patrimoniale o del conto profitti e perdite che
non comporta alcun numero, salvo che esista una voce corrispondente
dall' esercizio precedente...". Questa norma e' certamente chiara,
precisa ed incondizionata; pertanto, sulla base della costante e
consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita'
Europee, essa e' direttamente applicabile nell' ordinamento giuridico
interno, senza bisogno di norme nazionali di recepimento.
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