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212501
IDG940704832
94.07.04832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Butti Luciano
Scarichi civili, limiti tabellari e possibili contenuti della normativa integrativa regionale
Nota a Cass. sez. III pen. 6 aprile 1993, n. 3148
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 294-295
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D18802
In tema di disciplina degli scarichi civili, la Cassazione afferma che: anche gli scarichi civili sono soggetti all' obbligo penalmente sanzionato di osservare le tabelle A e C della l. 319/1976; le Regioni non possono introdurre una disciplina piu' permissiva rispetto a quella statale; gli allevamenti zootecnici, anche se considerati insediamenti civili, devono osservare sia l' obbligo imposto dall' art. 21 comma 1 l. 319/1976, sia l' obbligo di non superare i limiti di accettabilita' ex art. 21 comma 3 stessa legge. Sul primo punto, l' A. richiama l' orientamento della Cassazione a sezioni unite di cui alla sentenza n. 1/1993, e gli interventi legislativi di cui al d.l. 454/1993, reiterato col d.l. 31/1994. Sul secondo punto, l' A. precisa i termini del rapporto Stato-Regioni in materia, anche alla luce della normativa CEE. Il terzo punto viene esaminato alla luce della decisione costituzionale n. 23/1991, con riguardo alla pratica della fertirrigazione.
art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 C. Cost. 2 maggio 1991, n. 197 Cass. sez. un. pen. 23 febbraio 1993, n. 1
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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